Friuli Venezia Giulia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Friuli 25 marzo 2020, n. 5 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

  • L’ordinanza n. 5/PC proroga la validità dell’ordinanza n. 2/PC fino al 3 aprile 2020, e, oltre a prendere atto delle misure limitative del servizio adottate da Trenitalia SpA, demanda alle singole Aziende di trasporto la definizione ed attuazione di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di trasporto pubblico locale, previa autorizzazione della Direzione Centrale competente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Parole di interesse: trasporti;

 

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, n. 5), primo periodo, che testualmente dispone: << Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.>>;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 3, comma 2, che così dispone: <<Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267. >>;

Visto altresì, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera m) del citato decreto legge n. 6/2020 il quale prevede che tra le misure adottabili per il contenimento della diffusione del COVID –19 vi sia anche quella relativa alla << limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; >>;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli –Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che testualmente dispone: << 1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.>>;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, contenete misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale;

Preso atto che la società Trenitalia S.p.A. ha comunicato, con note dd.16.03.2020 e dd.18.03.2020, un ulteriore Piano di razionalizzazione dei servizi, in ragione delle esigenze urgenti e indifferibili legate al personale, che ha comportato, a partire dal giorno 19 marzo 2020:

- l’ulteriore rimodulazione dei servizi ferroviari regionali passeggeri sulle linee 13 (Trieste-Venezia), 14 (Trieste-Udine-Venezia) e 15 (Trieste-Cervignano-Udine-Carnia-Tarvisio), e la conferma della sospensione di tutti i servizi ferroviari transfrontalieri, con una riduzione complessiva del 76% dei servizi ferroviari contrattualizzati con la Regione

- la sospensione dell’89% dei servizi ferroviari in orario svolti mediante autobus;

- una ulteriore riduzione dei servizi sostitutivi con autobus svolti sulle linee 236 Casarsa-Portogruaro e 233 (Sacile-Maniago) svolti, nei giorni feriali, rimodulati in 4 coppie giornaliere di corse autobus sulla linea 236 e in 4 coppie giornaliere di corse autobus sulla linea 233;

Preso atto che la società Trenitalia S.p.A., con la citata nota del 18.03.2020, ha altresì comunicato l’avvenuta cancellazione, da tale data, di tutti i servizi ferroviari regionali “cd. Indivisi”, svolti sulle direttrici Trieste-Venezia via Portogruaro e sulla direttrice Trieste-Venezia via Udine, già precedentemente ridotti;

Atteso che con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 è stata prevista una Cabina di Regia, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le Organizzazioni sindacali, finalizzata ad individuare in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporti anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;

Atteso altresì che l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 ha previsto altresì che le singole Aziende di Trasporto, nel rispetto del DPCM 11 marzo 2020, riducano in ragione delle frequentazioni rilevate a bordo, i servizi previa condivisone con la Cabina di Regia. Preso atto degli esiti della prima riunione della predette Cabina di Regia, tenutasi in data 25 marzo 2020, al fine di esaminare gli effetti sui servizi di TPL delle rimodulazioni operate a seguito delle disposizioni dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, e degli effetti in termini di viaggiatori trasportati dei provvedimenti nazionali e regionali via via adottati relativamente alla mobilità delle persone, che ha ritenuto opportuna la riproposizione delle rimodulazioni dei servizi già operate con la predetta Ordinanza, valutando altresì l’opportunità di definire ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi, in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e di alcuni servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti;

Ritenuto pertanto necessario confermare le rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistico già operate con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, demandando alle Aziende di Trasporto, previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione ed attuazione di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e da un ulteriore affinamento dei servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 2 che prevede:

- al comma 1, la proroga di efficacia dei termini di cui al DPCM 11 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020;

- al comma 2, che le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

Considerato che l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 testualmente dispone: << La presente ordinanza ha validità dal 14/03/2020 al 25/03/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento >>;

Ritenuto pertanto di prorogare la validità dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, prendendo atto delle ulteriori misure adottate dalla società Trenitalia S.p.A.;

DISPONE

  1. La validità dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, in materia di trasporto pubblico locale e regionale è prorogata fino al 3 aprile 2020.
  2. Di prendere atto delle ulteriori misure adottate dalla società Trenitalia S.p.A. con note dd. 16.03.2020 e 18.03.2020;
  3. Di demandare alle Aziende di Trasporto, la definizione ed attuazione, previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e da un ulteriore affinamento dei servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

 

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