Fonti degli Enti locali

A cura di Monica Rosini, con la collaborazione di Eleonora Santoro. Già a cura di Cecilia Corsi


 

 

Non è necessaria l’individuazione del reale soggetto responsabile di un determinato evento dannoso

T.A.R. CAMPANIA, sez. V - Napoli, 09 dicembre 2024, n. 6903

[…]

Si evidenzia, infine, che la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze extra ordinem è in capo al soggetto che è in diretto rapporto con il bene, in quanto proprietario e gestore, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603, secondo cui "ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L'ordinanza de qua, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. Pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata" (in tal senso C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007 n. 4718).

T.A.R. SICILIA, sez. II - Catania, 20 dicembre 2024, n. 4193

[…]

Ciò premesso, va precisato che, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, II, n. 4183 in data 1 luglio 2020; T.A.R. Campania, Napoli, V, 3 febbraio 2020, n. 494; T.A.R. Lazio, sede di Roma, II-bis, 9 settembre 2020, n. 9409): a) le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non presentano natura contingibile e urgente, a differenza di quelle adottate ex artt. 50 o 54 del decreto legislativo n. 267/2000, che si riferiscono ad un potere dal contenuto atipico e residuale, che può essere esercitato - sempre che vi sia l'urgenza di intervenire con immediatezza in relazione a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva - solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale; b) ne consegue che l'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude in linea di principio la possibilità di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili e urgenti, salvo che occorra fronteggiare, appunto, una situazione di natura straordinaria che non consenta il ricorso ai mezzi ordinari (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, IV, 25 marzo 2022, n. 2193; Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2847).

CONS. STATO, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231

La materia della tutela dell'ambiente e quella dei materiali esplosivi sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, per il richiamato principio del parallelismo, la potestà regolamentare spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle Regioni, ma - in ogni caso - non spetta ai Comuni, i quali, secondo l'art. 117, comma 6, Cost., "hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" e, sul punto, va precisato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune reca siffatta attribuzione di poteri o funzioni ai Comuni. (…)

T.A.R. Campania, Salerno, 16 maggio 2025, n. 916

È stato in giurisprudenza già affermato che: "I Comuni (…) non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del D.Lgs. n. 199 del 2021" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299).

T.A.R. Campania Napoli, 16 giugno 2025 n. 4508

La sentenza afferma l’illegittimità ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunali mediante la fonte del regolamento comunale.
L’elaborazione giurisprudenziale ne ha condivisibilmente desunto l’illegittimità di ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti nel territorio comunale. “L’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 preclude ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nel loro territorio, consentendo solo regolamenti che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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