Fonti delle Regioni ordinarie

A cura di Elisabetta Catelani, Gianni Di Cosimo e Benedetta Vimercati, con la collaborazione di Leonardo Bianchi, Pietro Milazzo, Elena Vivaldi, Chiara Padrin e Giulio Casilli


Nell'ambito della Rubrica sono comprese le segnalazioni dei provvedimenti di contrasto alla pandemia da Coronavirus contenuti nella banca dati consultabile a questo link 

 

1. La prima legge regionale sul suicidio medicalmente assistito

L’11 febbraio 2025, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la prima legge regionale volta a disciplinare il suicidio medicalmente assistito, fornendo indicazioni puntuali sui tempi e i modi di attuazione della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale (letta anche alla luce della più recente sentenza n. 135 del 2024).

Come noto, la legge deriva da una proposta di iniziativa popolare basata su un testo elaborato dalla Associazione Coscioni e presentato, previa raccolta firme, in diverse regioni Italiane.

1. Il perché di una legge regionale su innovazione digitale e intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (IA) ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche pubbliche, suscitando un acceso dibattito su come regolamentarne lo sviluppo e l’applicazione. Se a livello europeo il Regolamento sull’IA (AI Act) ha posto le basi per un quadro normativo comune, in Italia la Regione Toscana si è distinta per aver adottato una legge specifica in materia, la Legge Regionale n. 57 del 9 dicembre 2024. Essa mira a disciplinare l’uso delle tecnologie digitali intervenendo in modo proattivo al fine di promuovere un ecosistema digitale innovativo e sostenibile, con l’obiettivo di regolamentare e incentivare l’innovazione digitale nel territorio regionale, ponendo particolare attenzione ai principi di sicurezza, trasparenza ed equità.

La Corte Costituzionale, con il comunicato del 9 aprile 2025, ha preannunciato la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. n. 16/2024 della Regione Campania che, nel recepire espressamente il limite di due mandati consecutivi per il Presidente della Giunta regionale di cui all’art. 2, co. 1, lett. f), della l. n. 165/2004, aveva altresì stabilito che, “[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, è opportuno ricostruire brevemente in questa sede il quadro normativo e di contesto che – vent’anni dopo l’introduzione della l. n. 165/2004 – ha condotto la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul divieto del terzo mandato consecutivo il quale – come si legge nel comunicato stampa – “opera […] per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale”.

1. Con ricorso n. 12 del 1° marzo 2025, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della l.r. 31 dicembre 2024, n. 42 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”, lamentando in particolare l’illegittimità costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160, 217, e 240 della stessa.

Nel merito, la gran parte degli articoli impugnati riguarda il comparto sanitario. Gli articoli 98 e 160 della legge regionale predispongono, a carico del bilancio sanitario regionale, misure di finanziamento di attività legate alla formazione e alla ricerca in favore di enti esterni al Servizio sanitario nazionale e sono ritenuti, nella prospettazione del Governo, espressione di una violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale e di una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in violazione dell’art. 117 co. 3 Cost., ossia dei principi fondamentali posti con legge dello Stato nella materia concorrente di Coordinamento della finanza pubblica.

1. Breve sintesi della legge regionale e del regolamento attuativo

La legge regionale della Puglia n. 26 del 16 ottobre 2024 e il relativo regolamento attuativo[1] hanno introdotto nuove disposizioni per potenziare l’attività ispettiva di controllo, con l’obiettivo di conferire maggior efficacia alle misure anticorruzione nel sistema regionale previste nei Piani regionali triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, così da garantire «l’osservanza delle regole poste a tutela della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa» (art. 1), nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione.

La legge n. 26/2024 si caratterizza per una disciplina piuttosto scarna che si limita a enunciare i principi generali a cui deve ispirarsi la funzione ispettiva e a prevedere l’istituzione di un Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), incaricato di svolgere ispezioni amministrative, con modalità improntate al rispetto del principio del contraddittorio, demandando la definizione degli aspetti operativi e organizzativi a un regolamento attuativo da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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