Giurisprudenza costituzionale

A cura di Vincenzo Casamassima, Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi. Con la collaborazione di Fabio Pacini.

Collaborano altresì: Paolo Addis; Francesca Biondi Dal Monte; Andrea Bonomi; Marusca Burla; Giacomo Delledonne; Angela Di Carlo; Antonello Lo Calzo; Pietro Masala; Marco Mazzarella; Francesco Monceri.


 

 

Ordinanza n. 140/2025 – Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 29/07/2025 – Pubblicazione in G. U. 30/07/2025

Motivo della segnalazione

L’ordinanza oggetto della presente annotazione verte sull’ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, che lamenta la lesione delle proprie prerogative costituzionali per l’effetto della deliberazione con cui il Senato della Repubblica, in data 07 maggio 2024, ha affermato che dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva dal Senatore Matteo Renzi costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle proprie funzioni e, dunque, insindacabili ai sensi dell’art.68, primo comma, Cost.

Sentenza n. 138/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 28/07/2025 – Pubblicazione in G. U. 30/07/2025

Motivo della segnalazione

La sentenza in epigrafe origina da un’ordinanza di rimessione con cui Consiglio di Stato, sezione terza, individua come norma “indubbiata” l’art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ponendo a parametro l’art.3 Costituzione. La norma risulterebbe illegittima nella parte in cui prevede, per l’esclusione dalle gare d’appalto di un concorrente, ogni omesso pagamento di imposte superiore a 5000 euro (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). La questione ruota intorno alla nozione di “gravità” che, a giudizio del giudice rimettente, per come normata determina, soprattutto in taluni casi, un’eccessiva punizione rispetto alla violazione fiscale contestata (in questo caso l’appalto era pari a 9.543.000, somma 530 volte più consistente dell’insoluto).

Titolo completo "La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022, come richiamato dal d.lgs. n. 31/2024, per violazione l’art. 3 Cost., in quanto deroga irragionevolmente al principio di retroattività della lex mitior, mantenendo la procedibilità d’ufficio per reati che, in virtù della riforma, sarebbero divenuti procedibili a querela"

Sent. n. 123/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24 luglio 2025 – Pubblicazione in G.U. del 30/07/2025, n. 31

Con la sentenza n. 123/2025 la Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dall’ordinanza del Tribunale di Verona, relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2 ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), come introdotto dalla legge n. 199 del 2022, per contrasto con l’art. 3 Cost. La disposizione, infatti, stabilisce che per i delitti di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612 ter c.p.), commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto sia connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela in base alla riforma stessa.

Sentenza n. 114/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/07/2025 – Pubblicazione in G.U. 23/07/2025, n. 30

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 114/2025 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di legittimità dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 73/2024 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107/2024 –, sollevate con distinti ricorsi dalla Regione Toscana e dalla Regione Campania. Le disposizioni impugnate limitano la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale a livello nazionale; al tempo stesso, ammettono la possibilità di un incremento annuo, subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale dei predetti enti. All’interno della pronuncia meritano particolare attenzione le censure formulate nei confronti dell’art. 5, c. 2, del d.l. n. 73/2024: vi si prevedeva che i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, predisposti dalle Regioni, fossero approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del riscontro di congruità finanziaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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