Giurisprudenza costituzionale

A cura di Vincenzo Casamassima, Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi. Con la collaborazione di Fabio Pacini.

Collaborano altresì: Paolo Addis; Francesca Biondi Dal Monte; Andrea Bonomi; Marusca Burla; Giacomo Delledonne; Angela Di Carlo; Antonello Lo Calzo; Pietro Masala; Marco Mazzarella; Francesco Monceri.


 

 

Sentenza n.  64/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2025 – Pubblicazione in G. U. 21/05/2025

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 64 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 16/2024, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» per violazione dell’art. 122, comma 1, Cost., in relazione al parametro interposto di cui alla disposizione statale, la quale prevede il divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

Sentenza n. 51/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/04/2025 – Pubblicazione in G.U. 23/04/2025, n. 17

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 51/2025 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 7/2017, recante Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio. Questa disposizione legislativa è stata adottata in attuazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011, che ha affidato alle Regioni il compito di approvare leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche prevedendo il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale. Non si tratta però di una liberalizzazione generalizzata, perché la misura premiale non può trovare applicazione con riferimento a edifici abusivi oppure situati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta. La disposizione impugnata reca una norma transitoria che consente ai Comuni laziali di prevedere l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio. Se ne può dedurre, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue fra titolo abilitativo edilizio e permesso di costruire, che il legislatore laziale abbia consentito l’esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia in assenza del permesso di costruire in deroga.

Titolo completo - In una sentenza (di rigetto) in materia di pluralismo e concorrenza nel settore dell’informazione, la Corte si sofferma sul rapporto tra decreto-legge e norme introdotte in sede di conversione, sulle leggi di interpretazione autentica e sul rinvio recettizio di una legge ad un regolamento (con novazione della fonte)  

Sentenza n. 44/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/04/2025 – Pubblicazione in G. U. 16/04/2025, n. 16

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 44/2025 la Corte costituzionale affronta cinque questioni di costituzionalità che, assumendo come parametri gli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 CEDU, hanno ad oggetto l’art. 4-bis del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, e l’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.

Si tratta di una sentenza molto articolata che tocca la disciplina dei contributi pubblici in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Al di là della sicura rilevanza della materia oggetto di attenzione, che concerne istituti incidenti sulla garanzia del pluralismo informativo, a risultare degni di particolare attenzione sono i passaggi argomentativi dedicati dalla Corte al tema dell’omogeneità (o meglio della non eccessiva eterogeneità) delle modifiche apportate ai decreti-legge dalle leggi di conversione, all’istituto del rinvio (recettizio) di una fonte primaria ad una secondaria (con conseguente novazione della fonte) e a quello della legge di interpretazione autentica.

Titolo completo: “Controversie orizzontali” e contrasto con disposizioni chiare, precise e incondizionate di direttive non trasposte o non correttamente trasposte: preclusa la via della non applicazione, la Corte dichiara incostituzionale un’addizionale provinciale ad un’accisa sull’energia elettrica mancante di una “finalità specifica”

Sentenza n. 43/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/04/2025 – Pubblicazione in G. U. 16/04/2025, n. 16 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 43/2025 la Corte costituzionale affronta due questioni di costituzionali aventi ad oggetto normative di carattere tributario, sollevate rispettivamente dal Collegio arbitrale di Vicenza e dal Tribunale di Udine.

Sulla prima questione, che richiamava come parametri diversi articoli della Costituzione (gli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma) e due disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (gli artt. 16 e 52 CDFUE, in rapporto all’art. 117, comma 1, Cost.), non ci si sofferma, se non per notare che è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, mancando il nesso di strumentalità tra la definizione della controversia, riguardante la legittimità della disciplina della richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria e quella del giudizio principale, nel quale il Collegio arbitrale è invece chiamato a pronunciare sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore.

Sentenza n. 33/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21/03/2025 – Pubblicazione in G.U. 26/03/2025 n. 13

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

In realtà il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.

Pagina 1 di 2

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633