Fonti internazionali

A cura di Annalisa Ciampi, con la collaborazione di Deborah Russo, Giulia Bazzoni, Federico Gianassi e Agnese Vitale


 

1. Stato dell’arte

“DPR 26 settembre 2025, Istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 14 giugno 2021, n. 91”, è il titolo che figura nell’archivio degli atti del sito della Presidenza della Repubblica. Alla data in cui si scrive [30 novembre 2025], tuttavia, il provvedimento non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In mancanza di questa forma di pubblicità, come noto, gli atti normativi, fra cui sicuramente i decreti del Presidente della Repubblica, non entrano in vigore.

Anche sul sito del Governo italiano Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al “Decreto del Presidente della Repubblica: Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91” – risulta che lo stesso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2025, su proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Relativamente allo status, tuttavia, il campo “Pubblicato in GU del” non è completato con gli estremi della Gazzetta, né è disponibile un testo del suddetto Decreto.

1. L’agenda “donne, pace e sicurezza”

L’agenda “donne, pace e sicurezza” rappresenta uno dei programmi politici più innovativi delle Nazioni Unite[1]. Essa trae fondamento giuridico dalla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata all’unanimità il 31 ottobre 2000. La risoluzione 1325 è stata la prima volta a porre attenzione all’impatto dei conflitti armati sulle donne e al contributo delle donne nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione post-conflittuale[2]. Dal 2000 in poi, il Consiglio di Sicurezza ha adottato 9 risoluzioni nel quadro dell’agenda “donne, pace e sicurezza” che hanno ampliato la prospettiva ed approfondito alcuni punti[3].

Muovendo dai dati e dagli studi che dimostrano come le donne nel contesto dei conflitti armati siano vittime di volenza in misura sproporzionata rispetto agli uomini, la risoluzione 1325 ha tracciato le tre linee direttrici dell’agenda, poi riprese e approfondite dalle risoluzioni successive, descritte con l’espressione “3 P”: prevenzione della violenza nei confronti delle donne, protezione delle vittime della violenza e partecipazione delle donne nei processi decisionali e governativi.

Con la sentenza 101/2025 dell’8 luglio 2025, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2-sexies del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 (cd. Decreto Piantedosi) sollevate dal Tribunale di Brindisi chiamato a giudicare le sanzioni imposte alla nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranèe[1]. L’articolo in questione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale (anche straniera) per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni.

1. Introduzione

La Corte di Cassazione, Sez. III, con le sentenze 29 luglio 2025, nn. 21758 e 21759, è intervenuta in maniera sistematica sul rapporto tra giudicato sovranazionale CEDU e giudicato interno, precisando l’estensione oggettiva del primo e i limiti del sindacato del giudice nazionale.

Il principio di diritto affermato è netto: le questioni (domande o capi) già portate dinanzi e decise dalla Corte EDU non possono essere nuovamente esaminate da parte del giudice interno. Residua, in capo a quest’ultimo, soltanto la cognizione delle domande non dedotte davanti alla Corte di Strasburgo, ovvero dedotte ma non esaminate. Il giudice nazionale non può dunque pronunciarsi su domande di danno già accolte o rigettate dalla Corte EDU, pena la violazione del giudicato sovranazionale.

L’ordinanza n. 20381 della Corte di Cassazione, depositata il 21 luglio 2025, rappresenta un punto di svolta per il contenzioso climatico in Italia. Le Sezioni Unite, infatti, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per l’accertamento della responsabilità extracontrattuale di una società operante nel settore dei combustibili fossili e del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi internazionali in materia di cambiamento climatico.

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Osservatorio sulle fonti

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