- Deborah Russo
- Fonti internazionali
La sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025 e la sua interpretazione dell’art. 8 della CEDU in materia di idoneità delle persone non coniugate all’adozione internazionale (2/2025)
Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), nella parte in cui impediscono a persone non coniugate residenti in Italia di accedere alla procedura per l'adozione internazionale. Secondo il giudice rimettente, tale divieto viola gli articoli 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora innanzi “CEDU”), in quanto comprime il diritto alla vita privata e all’autodeterminazione, senza garantire un'effettiva tutela dell’interesse del minore.
La ricorrente, R.B., persona non coniugata, aveva chiesto l’idoneità per l’adozione internazionale di un minore. Dopo un’indagine psico-socio-familiare, era risultata idonea, ma non poteva procedere nella domanda a causa dell’esclusione normativa prevista dagli artt. 29-bis e 30 della legge 184/1983. Nella sua ordinanza il giudice rimettente faceva leva su una pluralità di argomentazioni: innanzitutto, il rilievo dell’interesse del minore a crescere in un ambiente familiare stabile e affettuoso, non necessariamente fondato sul matrimonio, e il riconoscimento nella pluralità dei modelli familiari, delle famiglie monoparentali.
