Fonti dell'Unione europea

A cura di Adelina Adinolfi e Filippo Donati, con la collaborazione di Alessandra Favi, Marcella Ferri, Nicole Lazzerini e Monica Parodi


 

Il 22 novembre 2023 il Parlamento europeo (PE) ha approvato a maggioranza una risoluzione con cui l'istituzione che rappresenta i cittadini dell’Unione esercita il potere ad essa conferito dall’art. 48.2 TUE di sottoporre al Consiglio progetti di revisione ordinaria dei Trattati. Alla risoluzione è allegato un articolato progetto che delinea una riforma organica dei Trattati. Il voto ha tuttavia denotato una spaccatura in seno all’istituzione proponente. Questo dato, unito alla complessità della procedura di revisione ordinaria e all’imminente termine della legislatura, getta qualche ombra sul futuro dell’iniziativa. A ciò si aggiunge la volontà, chiaramente emersa dalla riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, di riformare l’Unione nella prospettiva del suo allargamento. La proposta del Parlamento europeo sembra quindi destinata a confrontarsi con una visione della riforma dell’Unione che si rende necessaria, in primis, per ragioni geo-politiche, piuttosto che per raggiungere un grado ulteriore di approfondimento del processo di integrazione europea, nel solco della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Tribunale dell’Unione europea (Grande Sezione), sentenza 13 settembre 2023, Causa T-65/18 RENV, Repubblica bolivariana del Venezuela c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:T:2023:529.

La sentenza in oggetto costituisce un nuovo atto dell’articolata vicenda processuale che vede contrapporsi il Venezuela e il Consiglio dell’Unione europea in relazione alle misure restrittive adottate da quest’ultimo per contrastare il drastico peggioramento della situazione in materia di diritti umani, di Stato di diritto e di democrazia in corso ormai da alcuni anni in Venezuela. La causa è tornata dinanzi al Tribunale dopo che lo stesso (Causa T-65/18) aveva respinto il ricorso del Venezuela volto a ottenere l’annullamento di alcune disposizioni del regolamento adottato dal Consiglio per dare attuazione alle misure restrittive in questione. Lo Stato terzo, impugnata la sentenza del Tribunale sopra ricordata, ne ha ottenuto il parziale annullamento da parte della Grande Sezione della Corte di giustizia (Causa C-872/19 P), la quale ha altresì rinviato la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito. Quest’ultimo, analizzati i quattro motivi sollevati dal Venezuela a sostegno della sua richiesta di annullamento, ha respinto integralmente il ricorso.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, causa 148/22, ECLI:EU:C:2023:924

Nella sentenza Commune d’Ans, la Corte di giustizia, nella formazione della Grande sezione, si è pronunciata in via pregiudiziale circa il divieto contenuto in un regolamento interno imposto da un datore di lavoro pubblico ai suoi dipendenti di portare qualsiasi segno visibile che possa rivelare la loro appartenenza religiosa sul posto di lavoro. La Corte di giustizia, riprendendo la sua giurisprudenza precedente, ha, da un lato, escluso che tale divieto integri una discriminazione diretta e, dall’altro lato, rimesso al giudice nazionale la valutazione se una siffatta differenza di trattamento costituisca una discriminazione indiretta per motivi di religione o convinzioni personali. In particolare, la Corte di giustizia ha preso in esame la situazione peculiare dovuta alla natura pubblica del datore di lavoro e ha rilevato che la “neutralità esclusiva” perseguita da una pubblica amministrazione sul posto di lavoro può costituire una finalità legittima, in quanto la direttiva 2000/78 lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri quanto allo spazio che intendono concedere, al loro interno, alla religione o alle convinzioni filosofiche nel settore pubblico. Inoltre, la Corte di giustizia ha ritenuto che i mezzi appropriati e necessari per perseguire tale obiettivo non ammettano alcuna manifestazione visibile di convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose, sia quando i lavoratori sono a contatto con gli utenti del servizio pubblico sia quando sono a contatto tra loro, rimettendo infine al giudice nazionale il bilanciamento degli interessi in gioco, che dovrà tenere conto, da un lato, del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il quale ha come corollario il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione e, dall’altro lato, del principio di neutralità dello Stato.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), Causa C-689/21, ECLI:EU: C:2023:626

La Corte di Giustizia, nella composizione della Grande Sezione, è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in relazione alla revoca della cittadinanza di uno Stato membro che, stante l’assenza della cittadinanza di un altro Stato membro, determina il venir meno della cittadinanza dell’Unione di cui all’art. 20 TFUE, il quale è «destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri». La Grande Sezione ha, in primo luogo, ribadito che la suddetta decisione di revoca deve essere conforme al principio di proporzionalità e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra cui in particolare il diritto alla vita privata e familiare, letto alla luce del principio del superiore interesse del minore. In secondo luogo, applicando per la prima volta i principi dell’autonomia procedurale e di effettività al settore in questione, la Corte ha individuato alcune garanzie procedurali che la legislazione e la prassi in materia di revoca devono assicurare per essere conformi al diritto dell’Unione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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