Fonti dell'Unione europea

A cura di Adelina Adinolfi e Filippo Donati, con la collaborazione di Alessandra Favi, Marcella Ferri, Nicole Lazzerini e Monica Parodi


 

L’art. 281, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di modificare lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea senza dover ricorrere alla procedura di revisione dei Trattati, benché lo stesso sia contenuto nel Protocollo n. 3 e abbia, pertanto, rango di diritto primario. La disposizione citata consente, in particolare, al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare tali modifiche deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Lo scorso dicembre, la Corte di giustizia ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 281, paragrafo 2, TFUE volta a introdurre due modifiche, entrambe animate dall’esigenza di ridurre il carico di lavoro della Corte stessa, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e dell’efficace adempimento della funzione affidata a tale istituzione (ovvero, “[assicurare] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati”: cfr. Articolo 19, par. 1, TUE).

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air), causa 61/21[1], ECLI:EU:C:2022:1015

Nella sentenza Ministre de la Transition écologique, la Corte di giustizia, nella formazione della Grande sezione, si è pronunciata in via pregiudiziale, per la prima volta, circa le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può essere ritenuto responsabile per i danni alla salute dei suoi cittadini, causati dalla violazione di obblighi discendenti dal diritto dell’Unione in materia ambientale. La Corte di giustizia ha, in particolare, valutato se la normativa dell’Unione in questione fosse preordinata ad attribuire diritti ai singoli. Essa tuttavia ha ritenuto che sebbene le misure considerate ponessero obblighi abbastanza chiari e precisi quanto al risultato che gli Stati membri dovevano assicurare, esse perseguivano un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso e pertanto non contenevano alcuna attribuzione esplicita o implicita di diritti la cui violazione potesse far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per i  danni causati ai singoli.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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