Fonti degli Enti locali

A cura di Monica Rosini, con la collaborazione di Eleonora Santoro. Già a cura di Cecilia Corsi


 

 

CONS. STATO, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1627

Non sussiste alcun obbligo di comunicare l'avvio del procedimento per la adozione del regolamento comunale “scavi” stante la chiara disposizione di esonero dagli obblighi partecipativi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990, per gli atti generali e regolamentari quali quelli di specie.
La sentenza precisa, altresì, che la disciplina convenzionale del 2012 tra Comune di Roma ed ITALGAS (quella ossia che "accedeva" alla relativa concessione di pubblico servizio per distribuzione del gas metano) non può certo prevalere, quale norma speciale, sul sopravvenuto regolamento comunale del 2016 il quale è stato nella sostanza adottato ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., in materia riservata al Comune stesso. La citata disposizione costituzionale prevede infatti al terzo periodo che: "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite". 

Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2121Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2121

In mancanza dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152 del 2006, i comuni non sono obbligati a provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi se non è stata espressamente deliberata l'assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti solidi urbani tramite regolamento comunale. 
La norma è precedente al D.Lgs. n. 152 del 2006, che aveva rinviato ad un decreto interministeriale la fissazione dei criteri per procedere all'assimilazione per cui, in mancanza di un'abrogazione espressa, il regolamento in questione potrebbe fare le veci del decreto mai emanato; non è, invece, sostenibile che sulla scorta di tale regolamento statale operi direttamente un obbligo per i comuni di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali non pericolosi prescindendo da una convenzione e da una disciplina regolamentare.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 marzo 2025, n. 162T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 marzo 2025, n. 162

Il Collegio, in assenza della produzione di parte del regolamento comunale per le concessioni di suolo pubblico, ritiene di poter attingere direttamente alla fonte di pubblicazione dello stesso, espressamente indicata nel provvedimento impugnato (deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1999 e successive modifiche e integrazioni). In applicazione di un orientamento condiviso dal Collegio, il giudice può infatti acquisire conoscenza completa e diretta delle fonti secondarie che, come i regolamenti comunali, siano oggetto di pubblicazione, indipendentemente dall'assolvimento dell'onere probatorio delle parti interessate ad avvalersene (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione III, 4 novembre 2014, n. 2664).

Cons. Stato, sez. IV, 01 aprile 2025, n. 2724Cons. Stato, sez. IV, 01 aprile 2025, n. 2724

Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali, in relazione allo ius superveniens, il giudice di primo grado ha disapplicato la deliberazione consiliare n. 372/1959 (avente, nella sostanza, natura regolamentare), in quanto in contrasto con fonte normativa (sopravvenuta) di rango primario e ha respinto il ricorso di primo grado. Per pacifica giurisprudenza, il giudice amministrativo può disporre la disapplicazione di un regolamento comunale, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, va respinto perché l'atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge, rispetto alla quale risulti cioè illegittimo il regolamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2015 n. 515).

Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le norme regolamentari devono essere immediatamente e autonomamente impugnate entro i termini prescritti, quando sono in grado di provocare direttamente e immediatamente una lesione concreta e attuale agli interessi giuridici di un soggetto; laddove si tratti di disposizioni astratte e generali, suscettibili di applicazioni multiple e che causano un danno solo al momento dell'emanazione del provvedimento applicativo, la norma regolamentare non richiede un ricorso immediato, che sarebbe comunque inammissibile per mancanza di una lesione attuale e concreta: tali norme devono essere impugnate insieme al provvedimento applicativo di cui sono il presupposto, poiché è solo quest'ultimo che causa effettivamente il danno agli interessi dei soggetti coinvolti (Cons. St., Sez. IV, 1° luglio 2024, n. 5779).

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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