Fonti degli Enti locali

A cura di Monica Rosini, con la collaborazione di Eleonora Santoro. Già a cura di Cecilia Corsi


 

 

CONS. STATO, sez. IV, 7 aprile 2025, n. 2941

[…]

Va premesso che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è costituito dall’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco dell’ente ai sensi degli articoli 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.

Tale provvedimento costituisce uno strumento di amministrazione extra ordinem e consente di derogare alle norme dell’ordinamento giuridico per approntare una celere ed efficacia risposta a situazioni che non potrebbero gestirsi altrimenti, proprio in quanto “contingibili” e “urgenti”.

CONS. STATO, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5610

[…]

Per pacifica giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “I presupposti per l'adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo” (C.d.S, V, 4.11.2024, n. 8719).

T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 23 luglio 2025, n. 708

Il Sindaco ha impropriamente fatto ricorso all'ordinanza contingibile e urgente per introdurre, in difetto di una documentata urgenza e in modo permanente, delle disposizioni normative sugli orari delle attività sonore che avrebbero potuto e dovuto essere adottate con i mezzi ordinari, cioè con un vero e proprio regolamento comunale. Se l'esigenza ravvisata dal Comune era quella di fissare degli orari per le attività sonore nelle proprietà private, questo doveva essere fatto attraverso un regolamento, e non mediante un'ordinanza extra ordinem.

CONS. STATO, sez. IV, 30 settembre 2025, n. 7610

L'art. 9 Cost. stabilisce che la tutela degli animali è di competenza esclusiva statale, precludendo ai Comuni la possibilità di adottare regolamenti che intervengano direttamente in questa materia senza una legge statale attuativa quale cornice di riferimento.

Il giudice amministrativo rileva che in una materia di competenza statale non si potrebbe neanche autorizzare l'adozione, in via di supplenza, di atti regolamentari comunali perché ciò implicherebbe demandare l'esercizio di funzioni legislative ad enti locali fuori da una necessaria cornice di legislazione primaria, statale o regionale. La potestà regolamentare del Comune si esercita, nel rispetto della legge e dello statuto e nelle materie di competenza comunale senza che tale disposizione autorizzi l'ente locale a regolamentare con disposizioni di carattere generale interi ambiti delle attività esercitabili sul proprio territorio, in assenza di una cornice di disposizioni legislative di rango primario.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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