Friuli Venezia Giulia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Friuli 3 maggio 2020, n. 12 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

  • Le misure di limitazione della libertà di circolazione e alle attività produttive vengono ulteriormente allentate. Si individuano le situazioni in cui è consentita la deroga all’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, si consentono gli spostamenti su tutto il territorio regionale, e si stabilisce la riapertura, a determinate condizioni, di numerosi luoghi o attività (tra cui parchi, biblioteche, centri sportivi).

Parole di interesse: sport; attività commerciali; caccia; spazi pubblici; parchi

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

Ritenuto, pertanto, soprattutto alla luce del futuro aumento degli spostamenti correlato al progressivo attenuarsi delle misure di restrizione previsto dalla cosiddetta “Fase 2” per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, di prevedere in via generale l’obbligo per chiunque si rechi fuori della propria abitazione di indossare una mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, fatte salve alcune motivate eccezioni, tassativamente indicate;

Valutato di richiamare l’attenzione sul fatto che spesso non risulta possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro, quale misura principale di contenimento, anche negli spazi aperti, e che quindi è necessario che le persone fisiche siano munite di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;

Considerato, inoltre, che è necessario garantire un adeguato livello di protezione per le persone confinate negli spazi chiusi aperti al pubblico, ove possono sostare anche per lungo tempo e dove non è sempre possibile garantire una adeguata aerazione;

Considerato, quindi, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo e che pertanto si rende necessario dotarsi di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine di cui all’art. 3 del DPCM 26.4.2020;

Considerato, altresì, che misura minima igienico-sanitaria rimane sempre il lavarsi spesso le mani anche con l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche e che tale misura è particolarmente opportuna negli esercizi commerciali;

Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento conferma l’inversione della dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale;

Considerato più specificatamente che, anche in seguito alle misure adottate con le precedenti ordinanze n. 10/PC del 13 aprile 2020 ed 11/PC del 26 aprile 2020, l’indice complessivo dei contagi in rapporto alla popolazione è ulteriormente diminuito e continua ad essere il più basso tra quelli delle regioni del nord Italia, così come continua a ridursi il numero dei contagiati ospedalizzati e in particolare di quelli ricoverati in terapia intensiva; Ritenuto, a tal proposito, che la chiusura nella giornata di domenica di ipermercati, supermercati e discount di alimentari, quali luoghi di possibile rischio di prossimità e di aggregazione, costituisce una misura di prevenzione, attualmente da confermare, almeno fino al termine di validità della presente ordinanza;

Rilevato che, inoltre, è necessario consentire lo svolgimento di alcune attività che per propria natura e in considerazione delle modalità, con le quali possono essere svolte, sono potenzialmente in grado di determinare un minimo aggravamento del rischio di contagio qualora si mantenga il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

Ritenuto, inoltre, che è possibile consentire anche le attività formative, quelle di tipo laboratoriale, non altrimenti esercitabili a distanza, nonché i relativi esami finali, in quanto possono essere organizzate riducendo al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione;

Ritenuto, altresì, che è possibile consentire lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vengano svolti organizzando gli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione;

Rilevato che per i tirocini extracurricolari: - debbano essere fatti salvi i contenuti dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché le discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari; - l’avvio sia ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore;

Precisato che le attività sopra descritte debbano essere svolte adottando misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate alle esigenze, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, come indicate nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

Considerato, infine, con riferimento alla caccia di selezione, che la stessa sia necessaria per attuare le attività di gestione ordinaria di gestione faunistica e per la necessità di protezione delle colture agricole dai danni causati dalla fauna selvatica; Sentita la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

Ritenuto di prevedere, anche a conferma, le seguenti misure di contenimento e di comportamento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di rallentare la diffusione dell’epidemia da COVID–19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

ORDINA

  1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e il mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
  2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro; b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato;
  3. che siano consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per tutte le attività di cui alla presenta ordinanza;
  4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;
  5. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell’ortofrutta, del pane o di altri alimenti;
  6. che sia limitato, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
  7. che sia consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione; b) presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze; c) per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
  8. che sia consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
  9. che siano consentite, anche da parte dei proprietari, le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione, come di seguito definito: a) a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio o in rimessaggio a terra, nonché di prova, collaudo e consegna delle imbarcazioni stesse e di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria; b) di biciclette, camper, roulotte e velivoli; c) di immobili diversi dall’abitazione principale;
  10. che sia consentita l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge e gli stabilimenti balneari, nonché l’approvvigionamento di legna per autoconsumo;
  11. che sia consentito lo spostamento per il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune e/o dal Gestore del servizio;
  12. che siano definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri. Resta salvo quando definito dal DCPM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
  13. che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti; (spazi pubblici)(parchi)
  14. che sia consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio;
  15. che sia consentita, in forma individuale o in coppia o con i componenti del nucleo familiare convivente, l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, vela e motociclismo, rispettando la distanza interpersonale minima di due metri prevista quando vi sia la possibilità di incontrare altre persone. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi; (sport)
  16. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata individualmente nelle acque interne, lagunari e marine;
  17. che sia consentita la pratica della caccia di selezione esercitata individualmente; (caccia)
  18. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, anche con l’istruttore sportivo, purché nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse e previa sanificazione delle attrezzature ad ogni utilizzo. E’ vietato l’utilizzo degli spogliatoi; (sport)
  19. che sia consentito l’allenamento in forma individuale di cui al punto 18 anche per gli atleti professionisti di discipline sportive non individuali;
  20. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali;
  21. che sia consentita, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020. La vendita per asporto è effettuata garantendo che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nell’eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. E’ vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
  22. che siano chiusi nella giornata di domenica gli ipermercati, i supermercati e i discount di alimentari;
  23. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative di tipo laboratoriale non altrimenti esercitabili a distanza, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Le medesime disposizioni trovano applicazione per gli esami finali dei corsi di formazione professionale che prevedano lo svolgimento di attività pratiche o laboratoriali per le quali è necessario l’utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati;
  24. che sia ammesso l’esercizio dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate alle esigenze delle attività e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Sono fatte salvi i contenuti dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché le discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari L’avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
  25. che per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica il DPCM 26 aprile 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

 

 

 

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