Friuli Venezia Giulia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Friuli 11 aprile 2020, n. 9 - Conferma delle disposizioni contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020

Titolo completo "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Conferma delle disposizioni contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, già prorogate con Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020 in materia di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 3 maggio 2020"

  • Si dispone la proroga della validità delle precedenti ordinanze in tema di trasporto pubblico locale.

Parole di interesse: trasporti

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la << possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale >>;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);

Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, contenente misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale;

Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, con la quale si è disposto:

- La proroga dell’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

- Di prendere atto delle ulteriori misure adottate dalla società Trenitalia S.p.A. con note dd. 16/03/2020 e 18/03/2020;

- Di demandare alle Aziende di Trasporto, la definizione ed attuazione, previa autorizzazione della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e da un ulteriore affinamento dei servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;

Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020, con la quale si è disposta la proroga di efficacia delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 2/PC del 13 marzo 2020 e n. 5/PC del 25 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

Ritenuto, di definire un percorso operativo finalizzato ad assicurare, con la necessaria tempestività, la presenza di servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le esigenze di mobilità via via presenti;

Ritenuto pertanto di demandare alle Aziende di Trasporto, sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 che:

- all’articolo 1, comma 1, dispone che << allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziale, la cui erogazione, deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti…;

- all’art. 3, comma 1, dispone, tra l’altro, che << sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti con cadenza ravvicinata >>,

- all’articolo 8, comma 1, dispone che << le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;>>,

- all’art. 8, comma 2, dispone che << dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020>>,

- all’articolo 8, comma 4, dispone che << le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.>>;

Ritenuto pertanto di richiamare e confermare l’efficacia delle disposizioni dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, già prorogate fino al 13 aprile 2020 con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 3 aprile 2020, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, per un ulteriore periodo, fino al 3 maggio 2020, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 10 aprile 2020;

Visto il DPCM del 10 aprile 2020;

ORDINA

  1. che le disposizioni dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, già prorogata fino al 13 aprile 2020 con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 3 aprile 2020, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, siano qui integralmente richiamate e confermate con efficacia dalla data del 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, in attuazione di quanto disposto dal DPCM dd. 10 aprile 2020;
  2. di demandare alle Aziende di Trasporto, anche sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale ed attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;

L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Si dà atto che all’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: << COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd >> secondo le seguenti modalità:

- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,

- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA f.to Dott. Massimiliano Fedriga

 

 

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