Friuli Venezia Giulia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Friuli 19 marzo 2020, n. 3 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

  • In attuazione delle disposizioni nazionali intervenute, l’ordinanza vieta lo svolgimento di attività motorie in aree frequentate da più persone, disponendo l’obbligo per i Sindaci della Regione di chiudere gli accessi a parchi e giardini pubblici ed aree che possano attrarre la presenza della popolazione. Si impone, inoltre, che l’accesso agli esercizi pubblici per i necessari approvvigionamenti avvenga da parte di un solo componente per nucleo familiare, e la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, salvo farmacie, parafarmacie ed edicole.

Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; sport; spazi pubblici; parchi; attività commerciali;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l’art. 1 dell’ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che “adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per l’evolversi della situazione epidemiologica”;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l’articolo 2, che così dispone “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1” ed l’articolo 3, comma 2, che così dispone: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

Dato atto che le citate disposizioni comportano l’obbligo, per tutti i Cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

Ritenuto di adottare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

ORDINA

  1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente; (limitazione libertà di circolazione) (sport) (spazi pubblici) (parchi)
  2. al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente; (spazi pubblici) (parchi)
  3. a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
  4. a tutti i Cittadini della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
  5. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole. (attività commerciali)

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

 

 

Osservatorio sulle fonti

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