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Negli ultimi sei mesi dell’attività legislativa il Consiglio regionale ha approvato otto leggi regionali.

La Legge Regionale 31 luglio 2019, n. 12, Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del"Mater Olbia", autorizza, in attesa della stabile definizione del quadro finanziario per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati con il SSR, la spesa di 52.100.000 euro per gli anni 2020 e 20121, nonché una spesa pari a 8.500.000 per le funzioni assistenziali del centro di ricerca medica applicata.

L’attività legislativa della Regione Siciliana del periodo maggio - agosto del 2019 è consistita nella approvazione di otto leggi, tre delle quali sono state oggetto di impugnativa da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. 

1. Merita di essere segnalata innanzitutto la legge 6 maggio 2019, n. 5 Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata con la quale la Regione Siciliana ha recepito nell’ordinamento regionale le disposizioni contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), introducendo tuttavia alcune modifiche. Buona parte di queste sono state oggetto di impugnazione da parte dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del l’11 luglio 2019. 

  • Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10

“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”

  • Legge provinciale 4 dicembre 2019, n. 13

“Modifica alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)” 

La legge europea 2019 detta, ai sensi della legge prov. 12 ottobre 2015, n. 14, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale agli obblighi derivanti dall’Unione europea. 

In particolare, la legge detta disposizioni in materia di rapporti della Provincia con l’UE, precisando meglio il ruolo e la funzione dell’Ufficio di Bruxelles (art. 1) e prevedendo esplicitamente la possibilità per la Provincia di ricorrere alla figura del cosiddetto "esperto nazionale distaccato” (art. 2).

Vengono anche modificate le leggi provinciali in materia di assistenza scolastica, agricoltura, acque e canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche, per adeguarli al diritto europeo.

Dall’analisi condotta sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, risulta che solo 8 Regioni hanno introdotto disposizioni finalizzate a garantire la parità di genere nei processi relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
Nella maggior parte dei casi si tratta di disposizioni contenute nell’unica legge che disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale; in taluni casi (come in Lombardia) ci troviamo di fronte a due fonti normative: una che regola le nomine di competenza del Consiglio regionale, l’altra quelle di competenza della Giunta. In altri casi, invece, il principio relativo alla parità di genere viene espresso all’interno della normativa relativa alla disciplina del sistema organizzativo regionale, che contiene anche disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale (Lazio).
Come si può vedere dalla scheda qui sotto, le disposizioni relative alla parità di genere sono state perlopiù aggiunte in un momento successivo, anche sulla spinta dell’approvazione dei nuovi statuti regionali, i quali hanno inserito, tra i principi ispiratori, quello della parità di genere.

CASS. CIV., sez. III, 10 settembre 2019, n.22526

Con la sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, fonte primaria), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è solo il sindaco, sicchè la Delib. della giunta comunale, quand'anche prevista dalla normativa secondaria rappresentata dallo statuto, resta un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass., 23/03/2016, n. 5802, pag. 3, Cass., 21/06/2018, n. 16459, pagg. 4-5).

CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20961; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20962; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n. 20963; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20964; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20965; CASS. CIV., sez. trib., 06 agosto 2019, n.20966

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, al Sindaco spetta la rappresentanza legale del Comune, anche processuale, e nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente di stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267) di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente. Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. sez. un. 12868/2005; Cass. n. 8083/2018). Di conseguenza non occorre che il Sindaco, se non vi sono deroghe alla generale previsione di legge, giustifichi i propri poteri depositando lo Statuto.

CASS. CIV., sez. trib., 01 agosto 2019, n.20769
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "ex" art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della Giunta non è più necessaria salvo che lo Statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CONS. STATO, sez. III, 15 ottobre 2019, n.6998
Il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dall'appellante di difetto di legittimazione a resistere in capo al Comune per mancanza della necessaria autorizzazione, osservando che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui al D. Lgs. 18/8/2000 n. 267  salva diversa previsione dello statuto comunale o dei regolamenti a cui il medesimo faccia espresso rinvio  la rappresentanza legale dell'ente compete al Sindaco, il quale non necessita di preventiva autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio (Cons. Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4395; Sez. VI, 9/6/2006 n. 3452; Cass. Civ. SS. UU. 27/6/2005 n. 13710).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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