Rubriche

XVII leg., A.C., res. somm., V e XIV Commissioni riunite, 26 settembre 2018

Motivi della segnalazione

La V Commissione bilancio e la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera hanno iniziato l’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM (2018) 324. Con tale proposta, la Commissione europea intende predisporre una procedura (art. 5) e delle misure (art. 4) da adottare nei confronti di uno Stato membro qualora una «carenza generalizzata» (cioè una prassi o un’omissione diffusa e ricorrente, oppure una misura adottata dalle autorità pubbliche) riguardante lo «Stato di diritto» (cioè il valore dell’Unione sancito dall’art. 2 TUE) comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (artt. 2 e 3). Tra le misure vi è in particolare la sospensione dei pagamenti allo Stato membro in sede di esecuzione del bilancio dell’Unione. L’idea di fondo della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è che la «fiducia che la spesa dell’UE sia sufficientemente tutelata» si può avere solo con la presenza effettiva dello Stato di diritto.
Come si diceva, l’esame da parte delle Commissioni riunite della Camera è appena iniziato. Si darà conto del suo esito nei prossimi di questa Rubrica, data la rilevanza (all’interno dell’attualissimo dibattito sul miglior modo di dare protezione al principio dello Stato di diritto ed ai valori ex art. 2 TUE) del meccanismo procedurale proposto dalla Commissione, sul quale peraltro si sono già appuntati in sede europea i rilievi della Corte dei conti, specie sulla indeterminatezza dei presupposti (cfr. Corte dei conti, parere n. 1/2018, 12 luglio 2018).
È però opportuno rilevare sin d’ora come il relatore per la XIV Commissione abbia fatto proprie le perplessità espresse nella relazione trasmessa il 29 maggio 2018 dal Governo (Gentiloni) ai sensi dell’art. 6 della legge n. 234/2012. La proposta, si legge nella relazione, restringerebbe il campo d’azione alla sola tutela degli interessi finanziari dell’Unione, lasciando impregiudicata la possibilità di sanzionare eventuali gravi scostamenti dagli altri principi fondamentali di cui all’articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze) e soprattutto dagli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri (in particolare in tema di migrazione). In definitiva, secondo la relazione, il rischio è che siano presi in considerazione fattori che non segnalano scostamenti importanti dai principi dello Stato di diritto, ma inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, rispetto alle quali la sanzione del congelamento dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata.

 

XVII leg., A.C., res. sten., seduta n. 64, 16 ottobre 2018

XVII leg., A.S., res. sten., 47ª seduta, 16 ottobre 2018

Motivi della segnalazione

Il 16 ottobre 2018 Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni (rispettivamente, 6-00025 Molinari e D’Uva; 6-00018 Lorefice ed altri) sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, al cui ordine del giorno figuravano, in particolare, temi quali la migrazione, lo stato dell’Unione economica e monetaria nonché quello delle trattative sulla Brexit.
Con riguardo alle principali questioni all’ordine del giorno, Camera e Senato hanno impegnato il Governo: (i) a trovare un consenso ampio per riformare il c.d. regolamento di Dublino, come peraltro convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018 (sul punto cfr. Camera e Senato approvano le risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 in questa Rubrica, n. 2/2018), con la creazione di centri di protezione e identificazione europei nei Paesi di origine e transito; (ii) a garantire, nell’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, una adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea a tutela anche dell’ampia comunità italiana residente nel Regno Unito, nonché a trovare soluzioni condivise per evitare un “confine rigido” tra Irlanda e Irlanda del Nord e per definire un quadro delle relazioni future Unione europea-Regno Unito ampio e ambizioso, senza compromettere il funzionamento del Mercato interno; (iii) ad approfondire il completamento dell’Unione bancaria, includendo anche la realizzazione di uno schema di garanzia dei depositi nonché una più adeguata e tempestiva azione di contrasto degli attacchi speculativi.

 

Nel primo numero di quest’anno abbiamo raccontato i contenuti principali della nuova disciplina dell’AIR e della VIR introdotti dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 cui ha fatto seguito, il 16 febbraio 2018, l’approvazione di una Guida contenuta in una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di un testo di più di 100 pagine di cui riportiamo gli argomenti trattati, mentre riproduciamo integralmente le cheklist dell’AIR e della VIR che danno un’idea di quello che si dovrebbe fare prima e dopo l’approvazione di nuove normative di una certa importanza.


NUOVO MODELLO DI RELAZIONE AIR
Primo: individuazione delle criticità del contesto attuale che si vuole risolvere.
Secondo: individuazione degli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere: obiettivi generali (per esempio, la riduzione dell’inquinamento) e obiettivi specifici, strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali.
Terzo: confronto di una serie di alternative di intervento. Individuate le opzioni, va svolta una valutazione preliminare al fine di escludere meno vantaggiose o inattuabili.
Quarto: comparazione delle opzioni e motivazione dell’opzione preferita. L’individuazione dell’opzione preferita non è il frutto di un solo criterio di scelta.
Quinto: modalità di attuazione e monitoraggio.


NUOVO MODELLO DI RELAZIONE VIR
Primo: sintetica illustrazione del provvedimento (o dei provvedimenti) sottoposti a valutazione.
Secondo: situazione attuale e cioè descrizione del grado di attuazione della normativa in esame e verifica di conformità alla normativa.
Terzo: logica dell’intervento, da confrontare con quella che concretamente è andata configurandosi nell’attuazione dell’intervento.
Quarto: criteri e domande di valutazione: a) efficacia: in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti; b) efficienza: quali costi e benefici ha prodotto la regolamentazione; c) valutazione della perdurante utilità dell’intervento; d) valutazione della coerenza tra gli atti normativi utilizzati.
Quinto: valutazione
Sesto: considerazioni conclusive.


Un’utile sintesi della direttiva è stata fatta dall’Ufficio valutazione impatto del Senato, Esperienze n. 33, del giugno 2018, che riporta anche alcuni dati sulla qualità della normazione nel 2017. Le relazioni AIR sono state 113, contro le 101 del 2016, in larga maggioranza su decreti legislativi (70), 5 su decreti legge, 25 su disegni di legge, 12 su Decreti del presidente della Repubblica e 1 su un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I Ministeri della giustizia, dell’economia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno fatto più relazioni degli altri: 15 ciascuna.
Le relazioni VIR sono state molte meno, solo 23, ma in aumento rispetto al passato in cui sono state redatte solo 20 relazioni nel triennio 2013-2015.
Come sempre, le relazioni relative all’ATN sono state più numerose: 140, più 5 predisposte dalla stessa Presidenza del Consiglio.
La lettura delle cheklist, ciascuna di sette pagine, evidenzia come:
- si tratti di adempimenti complessi, anche perché richiedono la quantificazione degli oneri amministrativi i cui criteri sono contenuti nel DPCM 25 gennaio 2013 recante i criteri per l’effettuazione della stima dei costi amministrativi;
- non si tratta di una complessità di carattere giuridico e quindi pare senz’altro inopportuno affidare le valutazioni dell’AIR e della VIR agli Uffici legislativi dei ministeri.

Questa complessità spiega perché, alcune regioni, hanno adottato AIR semplificate e perché i numeri siano, dopo molti anni, ancora bassi, in particolare quelli della VIR, la più lontana dal richiedere competenze di carattere giuridico. Le quali sono invece richieste per l’ATN (Analisi tecnico normativa) che infatti ha numeri molto più alti, perché gli Uffici legislativi dei Ministeri hanno le professionalità richieste per la sua redazione.

Si vedano le checklist per la redazione dell’AIR e della VIR.

Sentenza n. 182/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 4 ottobre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 10/10/2018

Motivo della segnalazione

La pronuncia attiene all’attuazione della c.d. delega taglia-leggi: già per ciò solo astrattamente di interesse, risulta rilevante in tema di fonti perché colpisce con lo stigma dell’illegittimità costituzionale una disposizione del decreto legislativo n. 179/2009, c.d. salva-leggi, nella parte in cui esclude dall’abrogazione una disposizione del 1952 già implicitamente abrogata da anni (rectius: tacitamente abrogata nel 1958, dichiarata parzialmente incostituzionale ne. 1985 e implicitamente sostituita nei contenuti nel 1988).

Sentenza n. 115/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/05/2018 –  Pubblicazione in G. U. 06/06/2018,  n. 23

Motivo della segnalazione

La sentenza che qui si segnala è una decisione da inquadrare in un filone giurisprudenziale piuttosto noto: si tratta infatti dell’epilogo della “saga Taricco”.  

A dare il via alla vicenda Taricco è stata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, promossa dal Tribunale di Cuneo e relativa all’interpretazione degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE nonché dell’articolo 158 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Alla questione pregiudiziale sollevata dai giudici piemontesi ha fatto seguito una prima sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. 8 settembre 2015, C-105/14), con cui si è affermato che le norme italiane in materia di prescrizione dovevano essere disapplicate giudizialmente in casi di frode finanziaria particolarmente grave.

Sentenza n. 142/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/07/2018 Pubblicazione in G. U. 11/07/2018

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata, in questa occasione, a decidere su una questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo in merito alledisposizioni del TFUE, cioè degli artt. 288 e 267, nella parte in cui sancirebbero, rispettivamente, la vincolatività anche per i giudici italiani delle decisioni, in tema di aiuti di Stato, di un’istituzione amministrativa come la Commissione e l’obbligo per i medesimi giudici di tenere conto, nell’attività interpretativa, di posizioni espresse da istituzioni europee di carattere non giurisdizionali.

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

Sentenza n. 178/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26 luglio 2018 – Pubblicazione in G.U. del 01/08/2018, 1^ Serie Speciale

Motivo della segnalazione

La pronuncia, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di talune disposizioni di legge della Regione autonoma della Sardegna, interviene in materia di assetto delle fonti - lato sensuintese - in materia di pianificazione paesaggistica condivisa tra Stato e singola Regione interessata, peraltro confermando il patrimonio pretorio già acquisito, sia nel merito della questione, sia quanto all’affermazione che la semplice novazione della fonte normativa (ad opera delle disposizioni impugnate, nei riguardi di coincidenti disposizioni previgenti peraltro afferenti a regolamento statale) costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale (ex plurimis, sentenze nn. 110/2018, 234 e 40/2017 e 195/2015).

Con sentenza 14.885 depositata l’8 giugno 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ipoteca giudiziale iscritta contro la Repubblica federale tedesca su Villa Vigoni, un immobile situato sul lago di Como e destinato all’organizzazione di eventi culturali su tematiche di interesse comune per l’Italia e la Germania. L’ipoteca è stata iscritta in forza della sentenza n. 137/1997 pronunciata dal Tribunale greco di Leivadia che aveva condannato la Germania al pagamento di una ingente somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per le vittime del massacro nazista di Distomo. L’efficacia della sentenza greca in Italia era stata riconosciuta il 13 giugno 2006 con pronuncia del Presidente del Tribunale di Firenze e confermata dalla Corte di Cassazione nel 2011.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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