Archivio rubriche 2010

ISVAP: tre nuovi regolamenti e modifiche ad un regolamento precedente (2/2010)

Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo febbraio-maggio 2010, l’Istituto ha adottato - con la consueta progressione numerica - tre nuovi regolamenti attuativi di altrettante parti della normativa del Codice delle assicurazioni private.

Il primo di essi è il regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, ovverosia il «Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (pubblicato in G.U. n. 96 del 26.04.10, Suppl. ord. n. 78).

Secondo quanto si evince dalla stessa relazione illustrativa di accompagnamento, tale regolamento mira essenzialmente, da una lato a dare attuazione alla parte del Codice delle assicurazioni private relativa all’attività di riassicurazione, così come modificata dal D.Lgs. n. 56/2008 recante “Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE”; dall’altro lato, al tempo stesso, a riunire in un unico corpo normativo tutta la disciplina regolamentare della materia in questione. Esso, d’altronde, trova il proprio fondamento legislativo espresso e puntuale in molteplici disposizioni del Codice attinenti alla materia, espressamente richiamate all’art.1.

Il secondo regolamento è il n. 34 del 19 marzo 2010, recante «Disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione» (pubblicato in G.U. n. 77 del 02.04.10).

Stando a quanto enunciato nello stesso art. 1 di tale regolamento, esso trova il proprio fondamento legislativo non solo in una serie di disposizioni del Codice delle assicurazioni private  espressamente attributive di potestà regolamentare all’ISVAP in ordine ad oggetti specificamente individuati, ma anche nell’autorizzazione generale all’esercizio della potestà regolamentare in materia contenuta nell’art. 5, comma 2, del Codice, laddove si dispone che l’ISVAP «adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese […]».

Il terzo regolamento, infine, è il n. 35 del 26 maggio 2010, recante la “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (pubblicato in G.U. n.132 del 09.06.10, Suppl. ord. n. 123).

Stando a quanto enunciato nell’art. 1 di tale regolamento, in ordine al suo fondamento legislativo possono formularsi considerazioni del tutto analoghe a quelle formulate in ordine al fondamento legislativo del regolamento precedentemente esaminato.

Dal sito dell’ISVAP ricava inoltre che, nel periodo considerato, l’Istituto ha adottato un atto modificativo di un precedente regolamento, e precisamente il provvedimento n. 2784 dell’8 marzo 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (Bilancio e strutture contabili), capo I (Disposizioni generali sul bilancio), capo II (Bilancio di esercizio), capo III (Bilancio consolidato) e capo V (Revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private” (dal sito non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Nei casi casi or ora richiamati, dunque, l’ISVAP si è strettamente attenuto, sotto il profilo della formale caratterizzazione dei propri atti normativi con efficacia esterna, alla prassi inaugurata a seguito dell’emanazione del Codice delle assicurazioni private: ovverosia la prassi consistente, da un lato, nel denominare tali atti normativi «regolamenti», e nel conferire loro una numerazione progressiva non correlata con l’anno di adozione; dall’altro lato, nel denominare «provvedimenti» gli eventuali atti modificativi di tali «regolamenti», e nel conferire loro, appunto, la numerazione progressiva propria dei «provvedimenti» dell’Istituto.

Viene altresì sistematicamente confermata la prassi - ineccepibile in punto di legittimità -  finora seguita dall’autorità in ordine all’applicazione della disciplina formale-procedurale dei provvedimenti della medesima «aventi natura regolamentare» dettata dall’art. 23 della L. n. 262/2005. Laddove si dispone, appunto, che tali atti «devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono»; che essi «sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori»; che, nella definizione del loro contenuto, si deve tener conto in ogni caso del principio di proporzionalità; e che, a tal fine, vengono consultati «gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori».

Tutti gli atti normativi sopra menzionati, in effetti, sono stati sottoposti alla consultazione degli interessati. Consultazione avviata con la pubblicazione sul sito dell’ISVAP di un apposito «documento di consultazione», nel  quale viene riportato lo schema dell’atto preceduto da una sintetica relazione di presentazione; e conclusa con la pubblicazione, nello stesso sito, di un documento concernente gli «esiti della pubblica consultazione», nel quale vengono riportate le osservazioni e le proposte degli interessati, nonché le relative valutazioni e conseguenti determinazioni dell’Istituto.

Ognuno degli atti in questione, inoltre, risulta effettivamente accompagnato da una «relazione», anch’essa pubblicata nel sito dell’Istituto, nella quale vengono sinteticamente ma esaustivamente illustrati sia le fondamentali finalità ispiratrici dell’atto, sia le sue principali implicazioni di natura ordinamentale e sistemica, sia, infine,  il contenuto e la ratio di ciascuna disposizione in esso contenuta.

Occorre semmai rilevare al riguardo che, anche nei casi qui considerati, nel sito dell’ISVAP, unitamente al testo di ciascun regolamento ed a quello dei suoi eventuali allegati, viene oggi riportato anche quello della «relazione» e quello degli «esiti della pubblica consultazione», ma non anche quello del  «documento di consultazione».

Link web

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633