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Per una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 54 t.u.e.l., come modificato dal “pacchetto sicurezza” (2/2010)

Sent. TAR. LOMBARDIA, sez. III, 6.4.2010, n. 981

Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il Sindaco di Gambalò aveva emesso un’ordinanza in cui intimava a cittadini italiani di etnia sinta che stazionavano da almeno tre decenni in una determinata zona del territorio comunale di allontanarsi dall’area e di sgomberarla da veicoli ed ogni altro bene. Contro l’ordinanza viene presentato ricorso al Tar Lombardia che rileva che il potere previsto dall’art. 54 t.u.e.l., nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, mantiene intatti i suoi originari connotati di intervento extra-ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico-sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari.

Se è vero che l’ambito di applicazione del potere di ordinanza del sindaco è stato esteso anche alla “sicurezza urbana” e che la stessa natura del potere di ordinanza sembra essere modificata, ammettendosi la possibilità di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e della eliminazione di “gravi pericoli” che minaccino tale bene pur in assenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza, il Collegio ritiene che l’interpretazione della nuova disciplina delle ordinanze sindacali debba essere compiuta in rigorosa aderenza al dettato costituzionale.

Sicché quanto all’ambito della materia della sicurezza urbana, valgono le precisazioni recentemente effettuate dalla Consulta secondo la quale l’ambito di tale concetto si riferisce esclusivamente alla tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati. Qualora infatti le ordinanze previste dall’art. 54 si estendessero a materie diverse dalla sicurezza pubblica tradizionalmente intesa, sconfinando nella polizia amministrativa locale, le modifiche introdotte sarebbero sospette di incostituzionalità per violazione delle garanzie di autonomia degli enti locali.

Inoltre non potrebbe ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere atipico di ordinanza sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili ed urgenti, in quanto verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai sindaci la possibilità di incidere su diritti inviolabili in contrasto con gli artt. 23, 113 e 97 Cost.

Tutto ciò premesso il provvedimento impugnato appare affetto da totale carenza di motivazione ed istruttoria in ordine ai pericoli per l’incolumità pubblica; in assenza di una accertata, documentata ed effettiva situazione di emergenza sanitaria, la sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica dei luoghi deve essere fronteggiata con i mezzi ordinari.

Osservatorio sulle fonti

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