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Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale (3/2010)

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 7.5.2010, n. 11172; Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 12.5.2010, n. 11442

La sezione tributaria richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12868 del 2005 che, superando il precedente più restrittivo orientamento, aveva statuito che lo statuto del comune -ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare- può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 22.4.2010, n. 9616; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 10.6.2010, n. 13968; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. III, 5.8.2010, n. 18158

La Corte ribadisce che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco.

 

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15466

Nell'ordinamento degli enti locali approvato col d.lg. n. 267 del 2000, ove lo statuto preveda che il sindaco agisca o resista in giudizio previa determinazione del dirigente competente, tale determinazione si sostanzia in una mera valutazione tecnica circa l'opportunità della lite che non si configura come autorizzazione in senso tecnico del dirigente al sindaco. Poiché questi ha già la rappresentanza legale ed è il capo dell'amministrazione, sarebbe incongruo ritenere che, in presenza di siffatta previsione normativa, egli divenga esecutore di una decisione dell'ufficio da lui dipendente (Cass. 19380/2003, 12865/2005). La mancanza della determinazione del dirigente amministrativo non esclude pertanto la legittimazione processuale del sindaco che abbia tuttavia sottoscritto la procura alla lite.

 

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 21.5.2010, n. 12576; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib., 28.5.2010, n. 13141; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib., 28.5.2010, n. 13143

In tema di contenzioso tributario (con esclusione del giudizio di Cassazione) il d.l. 31 marzo  2005, n. 44 convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88 ha attribuito la rappresentanza processuale dell’ente locale al dirigente dell’ufficio tributi ovvero in mancanza di tale figura, al titolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio. Il comma secondo di tale articolo dichiara espressamente che detta disposizione si applica “anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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