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NOVITA' - Introduzione alla Rassegna (1/2010)

La selezione delle leggi regionali oggetto della rassegna induce a svolgere qualche riflessione introduttiva circa l’approccio dei singoli legislatori regionali nel dare attuazione ai rispettivi statuti, tenuto conto che nella normativa regionale esaminata il richiamo ai contenuti dello statuto è sempre immediatamente evidente, quando non esplicito, nelle leggi della Lombardia e della Campania, ossia delle regioni dotatesi dello statuto più di recente, diversamente da quanto si è avuto modo di rilevare, nel tempo, con riguardo all’attuazione di alcuni degli statuti in precedenza approvati dalle altre regioni.

Pare, ad ogni modo, opportuno precisare, sulla scorta delle pregresse esperienze maturate nelle regioni con uno statuto più risalente nel tempo, che la chiara riconducibilità delle leggi regionali di Lombardia e Campania ai rispettivi statuti potrebbe discendere dalla necessità dei legislatori lombardo e campano di attribuire un significato politico alla scelta di essere faticosamente addivenuti alla promulgazione dello statuto. In altri termini, alla promulgazione dello statuto o contestualmente ad essa, i contenuti statutari devono trovare una precisa e, lo si ripete, evidente ricaduta normativa.

 

Con riferimento alla normativa regionale attuativa degli statuti di prima generazione si ritiene di segnalare che in alcune regioni l’attuazione statutaria tende a confondersi con la produzione legislativa regionale prevista dalla Costituzione per le materie di competenza legislativa concorrente. Nelle materie di competenza concorrente, infatti, le leggi regionali prive di espressi riferimenti allo statuto possono considerarsi attuative dei rispettivi statuti esclusivamente in via presuntiva.

È questo il caso, ad esempio, della normativa regionale recante disposizioni in materia di tutela o salvaguardia ma soprattutto di valorizzazione dei beni culturali e/o ambientali della regione (Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia) e della normativa regionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi (Lazio), nella quale, deve ritenersi, che la scelta dei legislatori regionali sia quella di lasciar soltanto desumere il richiamo ai relativi principi statutari, in una logica eminentemente cautelativa, onde evitare il rischio di eccedere le competenze della regione, nei termini di cui all’art. 127 Cost.

L’attuazione statutaria è, invece, sempre espressamente dichiarata dai singoli legislatori regionali tra i principi e le finalità della legge regionale allorquando si tratti di una normativa diretta a disciplinare, in tutto o in parte, gli organi regionali costituzionalmente necessari o gli organi di rilevanza statutaria.

Sul piano quantitativo, l’incidenza complessiva delle leggi di attuazione statutaria rispetto al numero complessivo delle leggi approvate nelle dodici regioni che si sono dotate di un nuovo statuto è di poco superiore ad un quarto: 138 le leggi di attuazione statutaria rinvenute su 492 leggi regionali complessivamente promulgate nell’anno 2009.

In questo quadro, meritano, in particolare, di essere segnalate, per l’anno 2009, la regione Lazio, con 15 leggi di attuazione statutaria su 32 complessivamente promulgate, la regione Marche con 17 leggi di attuazione su un totale di 33 leggi promulgate, nonché la regione Piemonte, ove i due terzi della normativa regionale dell’anno 2009 costituiscono attuazione statutaria.

In una prospettiva più generale, il complesso delle leggi regionali indicate nella rassegna evidenzia come l’attuazione statutaria si limiti, nella maggior parte dei casi, ad esprimere in varia guisa il portato dei principi contenuti nello statuto, spesso di contenuto piuttosto ampio e di fatto riproduttivi – seppur nel contesto regionale considerato – dei principi e dei diritti già enunciati in Costituzione.

Tuttavia, sia pur nei limiti sopra evidenziati, devono rilevarsi alcune specifiche leggi regionali di attuazione statutaria che sembrerebbero arricchire di contenuti innovativi le politiche regionali delle regioni considerate, intervenendo sui diritti della persona, sulle pari opportunità e sui cosiddetti diritti sociali.

Ci si riferisce, in particolare, alle leggi in tema di pari opportunità di Liguria, Piemonte, Toscana ed Umbria; alle correlate leggi di Lazio e Piemonte, recanti misure di contrasto alla violenza alle donne; alle leggi della Liguria aventi ad oggetto, la prima, la promozione di politiche per i minori e per i giovani e, la seconda, la promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo; alla legge delle Marche recante, nel peculiare contesto sociale determinatosi in ragione della crisi economica, misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale; alle leggi del Lazio, dirette, la prima, al sostegno occupazionale dei disoccupati, degli inoccupati e dei precariamente occupati e, la seconda, al reinserimento occupazionale di coloro che abbiano superato i quaranta anni di età; alle leggi di Emilia Romagna, Lazio e Piemonte in materia di commercio equo solidale; nonché, infine, alle leggi di Lazio e Piemonte in tema di sicurezza nello sport ed al testo unico della Liguria in materia di sport.

 RASSEGNA LEGGI REGIONALI ATTUATIVE NUOVI STATUTI REGIONALI (1 GENNAIO 2009 – 15 MAGGIO 2010)

 

Osservatorio sulle fonti

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