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NOVITA' - Rassegna di leggi regioni attuative degli Statuti (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011) - Considerazioni di sintesi (1/2011)

L’analisi della legislazione regionale di attuazione statutaria, relativa al periodo di riferimento (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011), induce a svolgere tre ordini di considerazioni.

Anzitutto, la produzione normativa di attuazione sembrerebbe aver subito una parziale battuta di arresto.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso della Puglia che è stata la prima delle regioni ad approvare il nuovo statuto e, nel corso di questi anni, ha costantemente approvato leggi di attuazione, mentre nel periodo considerato non ha ritenuto necessario intervenire in nessun settore. 

A supporto della prospettata tesi, relativa alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità inversa tra la tempestività nella promulgazione dello statuto e la attuale normativa regionale di attuazione statutaria, si consideri che il consiglio regionale del Lazio ha approvato una sola legge di attuazione statutaria, avente ad oggetto la promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale.

Si tratta di una legge adottata sulla base del disposto statutario che abilita la regione a creare ed a servirsi di modelli di gestione di stampo privatistico, la cui portata attuativa, tuttavia, non arricchisce né integra di ulteriori valori e contenuti il panorama politico-identitario regionale, delineato dal rispettivo statuto.

Considerazioni di analogo tenore possono svolgersi anche relativamente alla normativa dell’Emilia Romagna, con riferimento alla legge di ratifica dell'intesa fra la regione Emilia-Romagna e la regione Marche in ambito sanitario.

Con riferimento alle esperienze regionali sopra richiamate, la ragione che, in linea teorica, potrebbe essere addotta per spiegare la scarsa attività normativa regionale di attuazione statutaria, è quella del progressivo, inevitabile, esaurimento degli spazi di normativa riconducibili all’attuazione statutaria.

Ferma restando la riscontrata tendenza sopra descritta in alcune delle regioni dotatesi dello statuto da oltre un quinquennio, l’esame complessivo della produzione normativa delle esperienze regionali considerate non può né deve limitarsi al dato meramente quantitativo.

Passando al profilo qualitativo della legislazione attuativa, l’aspetto che deve essere evidenziato concerne quei contenuti che vanno ad integrare i connotati politico-identitari caratterizzanti le specifiche esperienze giuridiche regionali e, così, i relativi statuti.

A tal riguardo, merita un cenno la l.r. 18/2010 della Lombardia e la rilevanza della disciplina ivi recata in tema di difensore regionale, ovvero di un organo indipendente della regione che racchiude in sé gli elementi della difesa civica ma che, a norma del disposto statutario, svolge anche funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, andandosi a qualificare in termini di garante unico dei diritti.

Del tutto coerente sul piano prima ancora qualitativo che quantitativo, rispetto alla legislazione attuativa varata precedentemente, appare, poi, la produzione normativa di attuazione statutaria di Abruzzo, Piemonte e Toscana.

Peraltro, le tre regioni sopra richiamate presentano un ulteriore profilo di continuità.

Ci si riferisce all’attenzione prestata dai rispettivi legislatori alla qualità della normazione (in Abruzzo) alla correlata e presupposta semplificazione e razionalizzazione del complesso normativo (in Piemonte) nonché delle disposizioni attuative della normativa di riordino già approvata (in Toscana).

Con riferimento all’Abruzzo, inoltre, deve essere evidenziata la l.r. 61/2010, recante la Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari.

Si tratta di una disciplina organica in tema di partecipazione dei gruppi di interesse particolare ai processi decisionali pubblici, con cui si regolamentano i processi di lobbying istituzionale, attraverso forme di accreditamento dei diversi gruppi di interesse e procedure di partecipazione, anche mediante audizione, dinanzi al Consiglio regionale rinviando, ai fini dell’esercizio delle medesime prerogative dinanzi alla Giunta regionale, alla disciplina che sarà da questa all’uopo adottata.

Il terzo ordine di considerazioni cui si è accennato concerne il fatto che ormai le regioni più che dare prima attuazione ai principi statutari intervengono a modificare legislazione regionale di attuazione che richiede interventi innovativi o comunque adattamenti a nuove esigenze sopravvenute.

Anche in questo caso, il dato è riscontrabile nella produzione normativa di buona parte delle regioni oggetto di indagine e, segnatamente, di Liguria, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria.

Infine, merita di essere segnalata una particolare normativa di attuazione statutaria della regione Calabria. Il riferimento è alla legge (l.r. n. 12/2010, pubblicata nel maggio del 2010) di attuazione, per così dire, transitoria dell’art. 35, c. 4-bis, dello Statuto, relativo alla sospensione di diritto dell’incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina ad assessore.

Il c. 4-bis è stato inserito nel corpo originario dell’art. 35 dello Statuto calabrese, ad opera della l.r. 3/2010.

La disciplina recata dalla legge regionale sopra richiamata in realtà non può considerarsi propriamente attuativa, in quanto non disciplina le modalità della supplenza del consigliere regionale nominato assessore, ma si limita a disporre che detta incompatibilità statutaria nelle more dell’approvazione di una legge regionale ad hoc non trova applicazione. La sedes materiae di detta disciplina transitoria è l’art. 1 della l.r. 1/2005, ovvero della legge elettorale della regione.

Si tratta di un caso certamente singolare, se non di un paradosso.

La descritta disciplina è, infatti, soltanto formalmente attuativa, andando in realtà a disciplinare la disapplicazione del dettato statutario, ed è tuttora vigente, ancorché nel novembre 2010 ad essa sia seguita l’abrogazione della richiamata disposizione statutaria ad opera della l.r. 27/2010.

Osservatorio sulle fonti

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