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Qualità della normazione: aggiornamento marzo-giugno 2011 (2/2011)

Si segnalano: due novità, una in tema di drafting e una in tema di pubblicazione degli atti comunitari; la terza relazione governativa sulla stato di applicazione dell'AIR, una sentenza della nostra Corte costituzionale e una del Conseil constitutionnel.

Il Comitato paritetico tra Camere e Consigli regionali, nato dopo l'accordo del marzo 2007 tra Governo e Giunte regionali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della normazione, nella riunione dell' 8 aprile scorso ha deciso di istituire un gruppo tecnico di lavoro cui affidare il compito di unificare il manuale di drafting utilizzato dal Governo e dalle Camere con quello  in uso presso le Regioni. Il gruppo di lavoro sarà composto da tecnici della Camera, del Senato, della Presidenza del Consiglio e dei Consigli regionali. Dovrebbe così venir meno l'anomalia di uno Stato che ha regole di tecnica legislativa diverse.

La novità in tema di pubblicazione degli atti comunitari riguarda la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale della Unione europea del 4 aprile 2011 (Com 2011 n. 162). Nella relazione si legge che la pubblicazione ufficiale della legislazione e degli altri atti dell'Unione europea è pubblicata in versione cartacea dal 1958 e dal 1998 è disponibile anche su Internet;  che la versione cartacea è attualmente considerata come l'unica pubblicazione con valore legale giuridicamente vincolante e che pertanto non possono per il momento essere fatti valere diritti giuridici e obblighi sulla base della versione elettronica. La proposta vuol  rendere più accessibile il diritto dell'Unione europea e  consentire a tutti di fare affidamento sull'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale  dell'Unione europea quale versione ufficiale facente fede.

 

Dalla terza relazione governativa sull'AIR (Camera dei deputati, doc. LXXXIII, n. 2, presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta il 29 aprile 2011) risulta che aumenta il numero degli atti del Governo  accompagnati dalla relazione AIR (169 nel 2009 e 207 nel 2010) ma che le relazioni AIR “ancora solo episodicamente raggiungono un livello di qualità sostanziale adeguato” (pag. 40). Inoltre, il Comitato per la legislazione della Camera segnala che non di rado gli atti del Governo non sono accompagnati dall'AIR nonostante la sua obbligatorietà, che dovrebbe impedire l'iscrizione all'ordine del giorno del pre-consiglio dei Ministri degli affari che ne sono privi  (salvo il consenso all'esenzione del DAGL o del Consiglio dei Ministri). La relazione dà conto anche delle esperienze delle Autorità indipendenti, delle Regioni e di qualche Comune.

La sentenza della Corte costituzionale n. 190/2011 ha dichiarato, per la seconda volta,  l' incostituzionalità di due leggi delle regioni Lombardia e Toscana che consentivano la cattura di richiami vivi per la caccia, cattura ammessa dalla normativa comunitaria subordinatamente “alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circonstanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte” (dalla direttiva comunitaria). La legge lombarda è stata dichiarata incostituzionale perchè “vi è la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva”; la legge toscana, perché la linea argomentativa contenuta nel  preambolo “è fondata su di una mera petizione di principio...non essendo affatto chiarito perchè una campagna di allevamento in cattività, tempestivamente promossa e realizzata, non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi, in tal modo costituendo...una valida alternativa alla cattura dei medesimi”.

Il numero 10 della griglia metodologica per la stesura della relazione tecnica normativa richiede “l'analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario”: la sentenza in esame ci dice che  non c'è compatibilità senza motivazione sull'esistenza dei requisiti che consentono di derogare a quanto prescritto dalla normativa comunitaria.

Infine, è noto che in Italia mai la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di norme statali o regionali per la loro cattiva redazione e conseguente difficoltà di comprensione. Per questo  si segnala la decisione 12 maggio 2011 del Conseil costitutionnel secondo il quale i principi della intelligibilité et accessibilité della legge sono un valore costituzionale, derivante dagli articoli 4, 5, 6 e 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, che impone al legislatore di esprimersi con disposizioni sufficientemente precise e con formulazioni non equivoche. La dichiarazione dei diritti dell'uomo è richiamata nel preambolo della Costituzione francese e, negli articoli citati, prevede la riserva di legge per limitare la libertà dei cittadini; ma la riserva di legge è prevista anche nella nostra Costituzione e sempre di più il dialogo fra le Corti consente l'utilizzo di principi anche fuori dell'ordinamento in cui sono stati affermati.

Osservatorio sulle fonti

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