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Abrogazione della legislazione elettorale e reviviscenza (1/2012)

Sent. n. 13/2012 – giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo

Deposito del 24 gennaio 2012 – Pubblicazione in G.U. 25/01/2012

Motivi della segnalazione

Nella sent. n. 13/2012 la Corte dichiara inammissibili le richieste di referendum abrogativo aventi ad oggetto, rispettivamente nella totalità e parzialmente, la legge n. 270/2005, recante disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La sentenza sembra confermare le posizioni già espresse in altre occasioni dalla Corte circa la non configurabilità del fenomeno della reviviscenza di disposizioni quando questa derivi da una abrogazione referendaria, negando la possibilità per le disposizioni precedenti alla entrata in vigore della legge c.d. Calderoli di ritornare a spiegare i loro effetti completamente, oppure limitatamente alle parti sostituite nel 2005.

La Corte riprende le recenti sentt. n. 24 e 28/2011, e con esse richiama i precedenti del 2000 e del 1997, per sostenere non soltanto la negazione di qualsivoglia forma di reviviscenza di norme abrogate da disposizioni abrogate tramite referendum, ma anche l'esclusione di reviviscenza nel caso di abrogazione referendaria di legge elettorale coerentemente con la consolidata tendenza della Corte a richiedere l'autoapplicatività della normativa di risulta quale condizione di ammissibilità (elemento che starebbe ad indicare un implicito rifiuto della reviviscenza in considerazione dell'evidente differenza tra normativa di risulta e norme potenzialmente redivive).

L'interesse della pronuncia ai fini della presente segnalazione sta sicuramente nella trattazione diretta che la Corte opera del fenomeno della reviviscenza, fenomeno tra i più complessi e discussi nel panorama delle relazioni tra fonti del diritto. La Corte distingue infatti la possibile operatività del contestato meccanismo di recupero a seconda che si riconnetta ad una abrogazione referendaria, dove la natura dell'evento abrogante non può che avere effetti meramente negativi, ad una abrogazione determinata dal legislatore (nel quale caso invece sarebbe ipotizzabile una assunzione per relationem all'interno delle disposizioni normative abroganti dei contenuti normativi precedentemente abrogati), oppure ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.

In ogni caso, la Corte ricorda come, al di là delle distinzioni operate, sia da considerarsi pacifica l'operabilità della reviviscenza soltanto nei casi di abrogazione di legge la cui ratio unica ed esclusiva sia quella di abrogare precedenti disposizioni, ciò che non potrebbe riscontrarsi in riferimento alla l. n. 270/2005.

Le argomentazioni sulla reviviscenza trovano applicazione sia in riferimento al quesito sull'abrogazione totale, sia a quello avente ad oggetto i singoli enunciati che ordinano la sostituzione di precedenti disposizioni.

La Corte si pronuncia inoltre sulla questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa del Comitato promotore, avente ad oggetto l'art. 37, c. 3, della legge del 1970 attuativa dell'art. 75 Cost., nella parte in cui non consente al Presidente della Repubblica di reiterare il differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione, attualmente stabilito in un massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che dichiara il risultato referendario, ritenendola manifestamente infondata (sulla base della esigenza, già affermata in precedenti pronunce, di assicurare la costante operatività delle leggi che disciplinano l'elezione di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché per il vulnus che una previsione del genere determinerebbe sul principio generale di certezza del diritto).

Un ultimo aspetto rilevante riguarda l'ipotesi di autorimessione della l. n. 270/2005, che la Corte esclude in quanto la questione circa la legittimità della legge elettorale non sarebbe pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio a cui è chiamata.

In conclusione, la rilevanza della pronuncia in materia di fonti statali si evince non soltanto dalle argomentazioni svolte, probabilmente per la prima volta in maniera così organica, sul fenomeno della reviviscenza, ma anche dalla forse definitiva ricaduta della legge elettorale in una delle c.d. zone d'ombra della giustizia costituzionale.

Riferimenti principali: sentenze nn. 28/2011, 24/2011, 15/2008, 16/2008, 31/2000, 40/1997

Osservatorio sulle fonti

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