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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2012)

Sent. TAR CAMPANIA, Napoli, sez. V, 13.6.2012, n. 2799

Il potere del sindaco - quale ufficiale di governo - di adottare ordinanze contingibili ed urgenti può essere esercitato al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e solo per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, con la conseguenza che si impone un previo rigoroso accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'esercizio, dando atto in motivazione della situazione di grave e concreto pericolo per l'interesse pubblico specifico a cui si intende apprestarsi una tutela anticipata attraverso l'adozione ad un'ordinanza contingibile ed urgente.

Sulla base dei principi indicati dalla Corte costituzionale (rispetto dei principi e delle norme costituzionali, efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell'urgenza, adeguata motivazione, forme di pubblicità adeguate allorquando l'ordinanza rivesta carattere normativo) la giurisprudenza amministrativa ha ben individuato i suddetti presupposti per l'emanazione di siffatte ordinanze "atipiche" affermando che: “la potestà propria del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54 d.lg. n. 267/2000 va considerata strettamente finalizzata a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Il potere di urgenza quindi si può esercitare solo al fine di affrontare situazioni aventi carattere eccezionale ed imprevisto costituenti una concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 6366/07); con la conseguenza che: “tali ordinanze si caratterizzano per l'assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza. Per evitare di incorrere in una violazione del principio di legalità la giurisprudenza costituzionale si è affrettata ad ancorare l'esercizio di tale potere ad una serie di principi che devono guidarne l'indirizzo, quali appunto la necessità ed urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione ovvero l'insussistenza di altri poteri per risolvere la questione” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 aprile 2009, n. 711; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 30 luglio 2007, n. 10; Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2007, n. 2109; Consiglio di Stato, sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210).

Trattasi, in particolare, di un pericolo qualificato, in quanto riferito specificamente a situazioni per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis T.A.R. Napoli, Sez. V, 15 novembre 2011, n. 5358; T.A.R. Piemonte, II, 21.6.2009, n. 1680; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1678/2003) e ciò anche qualora l'obiettivo sia di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17.6.2009, n. 5726; Consiglio di Stato, sez. V; 7.4.2003, n. 1831; 2.4.2001, n. 1904; Cass. civ SS.UU. 17.1.2002, n. 490).

Nella fattispecie in esame, in assenza di alcun cenno ad elementi istruttori e motivazionali, alcun pericolo per la pubblica e privata incolumità è ravvisabile, limitandosi la relazione di servizio da parte del locale Comando di polizia municipale a riferire della “collocazione di n. 2 fioriere che chiudono l'area di transito di eventuali veicoli in entrata ed in uscita dall'area stessa”, ma senza tener conto che le fioriere non impediscono il transito di persone e cose e sono installate su area di cui non si contesta l'esclusiva proprietà della ricorrente, sulla quale peraltro non transitano veicoli. Non consta, inoltre alcun accertamento tecnico in ordine ai presupposti per l'esercizio del potere contingibile ed urgente, manca l’illustrazione delle ragioni di pericolosità che avrebbero indotto l’amministrazione ad adottare l’ordinanza impugnata e mancano le indicazioni delle ragioni d’urgenza. È pertanto fondata la censura di violazione dell'art. 54 t.u. n. 267/2000.

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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2012/201201282/Provvedimenti/201202799_01.XML

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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