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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (1/2013)

Aggiornato al 06.03.2013

Nel corso del 2012 si è avuto un vivace dibattito su liberalizzazioni e concorrenza che ha visto protagonisti, da un lato, il decisore politico e, dall’altro lato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [1]. In particolare, in questa sede è necessario ricordare le modifiche normative ispirate alla tutela del mercato che, inevitabilmente, hanno contribuito a ridisegnare il ruolo e le funzioni attribuite all’Autorità di settore. In molti casi si è trattato di innovazioni suggerite al Legislatore dalla stessa Antitrust, così come chiaramente dimostra il caso delle liberalizzazioni[2]: come non ricordare, ad esempio, che su questo specifico aspetto è stata una segnalazione formulata dall’Autorità a tracciare il percorso riformatore da seguire per raggiungere nuovi standard competitivi, più elevati di quelli delineati dalla previgente normativa.

Alla luce di questa iniziale considerazione, si comprende quale è la ratio comune ai provvedimenti adottati nel corso del quadrimestre compreso tra ottobre 2012 e febbraio del nuovo anno, qui analizzati.

Tra gli atti più interessanti si ricorda il regolamento sul rating di legalità, approvato il 14 novembre 2012 in attuazione dell’art. 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 (il testo completo del regolamento è reperibile sul sito istituzionale dell’Antitrust al seguente link.

Il provvedimento è stato preceduto da una consultazione pubblica[3] e ha ricevuto il parere favorevole dei ministeri dell’Interno e della Giustizia.

Il regolamento si sofferma a lungo sui presupposti soggettivi e sulle modalità di presentazione dell’istanza. In particolare, si prevede che potranno richiedere l’attribuzione del rating di legalità tutte le imprese che operano in Italia e che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio finanziario chiuso l’anno precedente alla richiesta; inoltre, è necessario che le imprese siano iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Le imprese interessate ad ottenere il rating di legalità dovranno presentare la relativa istanza per via telematica, provvedendo ad autocertificare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Una volta ricevuta l’istanza, l’Antitrust avvia un procedimento teso al rilascio del rating.

L’Autorità può diversificare il proprio giudizio in ragione degli elementi indicati nell’istanza: per ottenere il rating è comunque indispensabile raggiungere il punteggio minimo prescritto dal regolamento (a tal proposito si prevede il rilascio di “una stelletta”, formula riassuntiva usata proprio per riferirsi al caso in cui venga raggiunta una valutazione sufficiente); se l’impresa rispetta tutti i parametri fissati nella legge e nel regolamento si rilascia un rating di legalità che certifica il possesso di tre stellette.

A ben vedere, le nuove competenze affidate dal Legislatore all’Antitrust hanno indotto quest’ultima a rivedere anche il regolamento di organizzazione e di funzionamento: nel periodo qui considerato, infatti, si è avuto il provvedimento n. 24155 pubblicato sul supplemento al Bollettino Settimanale n. 1 del 14 gennaio 2013 (edizione speciale) che ha modificato aspetti non secondari dell’organizzazione interna dell’Antitrust. Il testo aggiornato del regolamento è reperibile al seguente link.

Per meglio comprendere le finalità perseguite è utile leggere i consideranda che precedono l’atto. Essi richiamano alcuni atti normativi di grande importanza: ad esempio, si cita l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 in tema di rilascio da parte dell’Autorità di un parere vincolante in caso di richiesta di affidamento diretto di servizi a società strumentali della pubblica amministrazione, in deroga alla disciplina attualmente vigente[4]. Le modifiche, inoltre, per espressa indicazione dell’Autorità, mirano a “potenziare l’attività di studio in materia di analisi dell’evoluzione del quadro normativo, con particolare riguardo alla nuova produzione legislativa, attribuendo al contempo le competenze relative alla valutazione degli interventi dell’Autorità e dei relativi effetti rispettivamente al Chief Economist ed al Comitato per le Valutazioni Economiche”; ci si trova, dunque, ad avviso di chi scrive, in presenza di un rinnovato interesse da parte dell’Autorità nei confronti dell’Analisi dell’impatto della regolazione, soprattutto per quanto concerne le conseguenze economiche degli atti adottati[5].

Nel periodo di riferimento, l’Autorità ha avviato due consultazioni aventi ad oggetto le bozze di regolamento in tema di:

a) clausole vessatorie, con particolare riguardo alle limitazioni connesse alla cessione del credito nei contratti di assicurazione RC auto;

b) procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari alla luce delle nuove competenze attribuite dall’art. 62 della legge n. 27/2012.

Tra le sentenze più interessanti, si segnala una recente pronuncia in materia di pratiche commerciali scorrette che conferma un orientamento consolidato del Consiglio di Stato[6]. Questa volta la tesi secondo cui l’Antitrust è incompetente ad adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società telefoniche autrici di illeciti qualificabili come pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del consumo è stata ribadita dal I Sezione del Tar del Lazio con la sentenza 25 febbraio 2013, n. 1742[7].

Infine, si ricordano due importanti sentenze della Corte Costituzionale.

La sentenza 23 gennaio 2013, n. 8, resa nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, ha ad oggetto alcune norme contenute nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Questa sentenza viene ricordata in questa sede ratione materiae in quanto fissa dei principi di fondamentale importanza per il diritto antitrust: si afferma, infatti, che un’effettiva liberalizzazione delle attività economiche può aversi solo con la convergenza dell’azione di tutti i soggetti pubblici; ne consegue che non è irragionevole la scelta del legislatore di prevedere un trattamento differenziato tra enti che decidono di proseguire un maggiore sviluppo economico attraverso politiche di ri-regolazione dei mercati ed enti che si astengono dal porre in essere un siffatto intervento. Pertanto, non è incoerente con il sistema – e, non cozza con il principio di leale collaborazione – l’introduzione di misure premiali che tendano ad incentivare politiche economiche ispirate ai principi della libera concorrenza da parte delle Regioni e degli altri enti locali[8].

Con la sentenza 14 febbraio 2013, n. 20, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito al potere dell’AGCM di esprimere pareri motivati su tutti gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti delle amministrazione statali e regionali; anche in questo caso la questione era stata portata all’attenzione della Corte Costituzionale con un ricorso della Regione Veneto. Nella sentenza, la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma della Costituzione, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché al principio di leale collaborazione.

 

[1] Questo rapporto è stato chiaramente messo in luce dalla dottrina e dalla stampa specializzata. Per l’analisi dei possibili esiti di tale dibattito si veda G. De Minico, Liberalizzazioni: direzione giusta. Ma la velocità va aumentata, in CorrierEconomia, 20 febbraio 2012, 17.

[2] Sul caso citato nel testo sia consentito il rinvio a F. Dell’Aversana, Nota alla Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle recenti proposte di legge in materia di concorrenza e liberalizzazioni, in questa Rivista, 2012, 1, passim.

[3] In merito alla consultazione pubblica ricordata nel testo sia consentito il rinvio alla scheda pubblicata in precedenza in questa Rivista (consultabile all’indirizzo: https://www.osservatoriosullefonti.it/agcm-agcom-avcp-garante-privacy/autorita-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-3_2012).

[4] A completamento di quanto detto nel testo, è opportuno ricordare che l’Antitrust ha adottato in data 4 febbraio 2013 la comunicazione sulle procedure applicative dell’art. 4, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di scioglimento o dismissione di partecipazioni delle società strumentali delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, le amministrazioni interessate al rilascio del parere vincolante previsto dalla legge dovranno attenersi alle indicazioni contenute nella predetta comunicazione e adoperare il relativo formulario fornito dall’Autorità.

[5] La dottrina da tempo sottolinea l’importanza dell’AIR. Sul tema, sia consentito il richiamo al lavoro ricco di dati statistici di L. Cavallo, L’AIR nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2013/01/OsservatorioAIR_AGCM_dicembre2012.pdf, dicembre 2012.

[6] In merito all’orientamento citato nel testo, sia consentito il rinvio a F. Dell’Aversana, L’actio finium regundorum tra le Autorità Amministrative Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette: la posizione del Consiglio di Stato, in Forum di Quaderni Costituzionali, 26 giugno 2012.

[7] Il testo completo della sentenza è pubblicato in Federalismi.it ed è reperibile al seguente link: http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=21920#.UTDt4fL75tg.

[8] La pronuncia citata nel testo trova un importante precedente nella sentenza n. 200/2012 della Corte Costituzionale. Per l’analisi di questo consolidato orientamento, si veda le conclusioni formulate da F. Saitto, La Corte Costituzionale, la tutela della concorrenza e il «principio generale della liberalizzazione» tra Stato e Regioni, in Rivista AIC, 4, 2012.

 

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