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UE - La sentenza della Corte di Giustizia nella causa c-312/11, Commissione c. Italia (2/2013)

L'Italia non ha correttamente trasposto l'art. 5 della direttiva 2000/78/ce in materia di provvedimenti da adottarsi da parte di tutti i datori di lavoro in favore dei lavoratori disabili

Nella sentenza del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11,[1] resa al termine di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, inter alia, sull’handicap, con riferimento all’occupazione e alle condizioni di lavoro.

Nel dicembre 2006, la Commissione notificava all’Italia una lettera di diffida, in cui rilevava delle lacune nella trasposizione della direttiva, con riferimento, tra l’altro, all’obbligo previsto dall’art. 5 della stessa, il quale fa carico ai datori di lavoro di implementare «soluzioni ragionevoli» per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, ossia di «prende[re] i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato». La stessa disposizione precisa che una soluzione è da considerarsi non sproporzionata quando «l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

L’Italia ammetteva le lacune evidenziate dalla Commissione, ma contestava le censure relative all’art. 5, facendo valere che la Commissione non aveva tenuto sufficientemente conto delle soluzioni previste in favore dei disabili nella legge n. 68/1999.[2] Non soddisfatta delle risposte dell’Italia, la Commissione inviava un parere motivato con riferimento alla non corretta trasposizione dell’art. 5 della direttiva, alla quale l’Italia replicava con una nota, in cui ribadiva la precedente posizione. La Commissione decideva pertanto di proporre un ricorso alla Corte di giustizia, volta a far dichiarare che l’Italia è venuta meno agli obblighi che discendono dal suddetto art. 5. In particolare, la Commissione evidenziava che la legge n. 68/1999 si applica solo ad alcune categorie di disabili e di datori di lavoro, e non prevede soluzioni ragionevoli in relazione a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro; inoltre, poiché l’attuazione delle soluzioni previste presuppone l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità locali o alla conclusione di apposite convenzioni tra queste e i datori di lavoro, ai disabili non sarebbero assicurati diritti invocabili direttamente in giudizio.

Rispetto alla prima censura sollevata dalla Commissione, l’Italia si era difesa davanti alla Corte sostenendo che né la direttiva né la giurisprudenza della Corte di giustizia contengono una definizione di disabilità o di handicap che abbia un contenuto concreto e specifico. La Corte di giustizia ha respinto questo argomento richiamandosi alla sentenza resa, l’11 aprile 2013, nella causa C-335/11 e C-337/11, HK Denmark, non ancora pubblicata nella Raccolta,[3] in cui ha affermato che, «alla luce della Convenzione dell’ONU, [la] nozione [di “handicap”] deve essere intesa nel senso che si riferisce ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori». Sulla base di tale premessa, la Corte ha affermato che «l’espressione “disabile” utilizzata nell’articolo 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretata come comprendente tutte le persone affette da una disabilità corrispondente alla definizione enunciata nel punto precedente» (si vedano i paragrafi 56 e 57).

Parimenti, la Corte di giustizia non ha accolto la difesa dell’Italia secondo cui nulla nel testo della direttiva 2000/78 giustificherebbe la posizione della Commissione per cui l’unica modalità accettabile ed idonea a dare applicazione all’art. 5 della direttiva sarebbe l’imposizione di obblighi a carico dei datori di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori disabili, e non anche quella consistente nell’organizzare un sistema pubblico e privato atto ad affiancare il datore di lavoro e il disabile. La Corte ha invece ritenuto che dalla lettura dell’art. 5 della direttiva in combinato con i considerando 20 e 21 della stessa «risulta che gli Stati membri devono stabilire nella loro legislazione un obbligo per [tutti i] datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato» (paragrafi 60 e 61). Pertanto, contrariamente a quanto esposto dall’Italia, «non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri imporre a tutti i datori di lavoro l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro e che consentano a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione» (par. 62).

Dopo aver considerato le misure, ulteriori alla legge n. 68 del 1999, introdotte dal legislatore italiano a favore dei lavoratori disabili - in particolare, le leggi n. 104/1992 e n. 381/1991, ed il decreto legislativo n. 81/2008 -, la Corte di giustizia ha concluso che la legislazione italiana non traspone correttamente l’art. 5 della direttiva, poiché, «anche se valutata nel suo complesso, non impone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione» (par. 67). Pertanto, la Corte ha dichiarato che l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/78/CE. 



[1] Per il testo della sentenza, si veda http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=136785&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336401. 

[2] La legge n. 68 del 23 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 68 del 23 marzo 1999. In Italia, la direttiva è stata recepita dal decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003,   «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», G.U.R.I. n. 187 del 13 agosto 2003, p. 4. Tuttavia, ad avviso della Commissione, tale decreto non conterrebbe tutte le misure di applicazione della direttiva, e in particolare quelle relative all’articolo 5 della stessa. Le disposizioni concernenti il trattamento delle persone disabili in materia di occupazione figurerebbero invece nella legge n. 68/1999. 

[3] Per il testo della sentenza, si veda http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=136161&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=367321. 

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