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Approvata la modifica del regolamento del Senato relativa ai gruppi parlamentari (1/2013)

Modificazioni approvate nella seduta pomeridiana del 21 Novembre 2012

Modifiche degli articoli 15, 16 ed introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi parlamentari

Il 21 novembre 2012 il Senato ha approvato alcune significative modificazioni al suo regolamento, per quanto concerne lo status dei gruppi parlamentari e la loro disciplina, nonché il loro finanziamento e la rendicontazione delle loro spese. Tale riforma regolamentare si ricollega a quella già approvata dalla Camera il 25 settembre 2012 sulla medesima materia.

In particolare, nell'art. 15 del regolamento del Senato sono stati inseriti tre nuovi commi – 3-bis, 3-ter e 3-quater -, volti, rispettivamente: a richiedere l'adozione di un regolamento del gruppo, da parte della sua Assemblea, entro trenta giorni dalla sua costituzione, stabilendosene la pubblicazione sul sito internet del Senato; a prevedere una chiara identificazione delle responsabilità all'interno di ciascun gruppo, per quanto concerne l'approvazione del rendiconto e la gestione contabile e amministrativa; ad assegnare al Consiglio di Presidenza il compito di definire le forme di pubblicità dei documenti inerenti all'organizzazione interna dei gruppi, ivi compresi quelli sui posti di lavoro costituiti alle dipendenze dei gruppi.

L'art. 16, che è stato integralmente sostituito, stabilisce che a ciascun gruppo sia destinato un contributo unico annuale a carico del bilancio del Senato, che consti, in ogni caso, di una dotazione minima di risorse finanziarie fissata dal Consiglio di Presidenza e di una quota proporzionale alla consistenza numerica del gruppo. La contribuzione ai gruppi presenta comunque un vincolo di scopo, come precisato al comma 2 dell'articolo, giacché tali contributi possono essere spesi soltanto per gli "scopi istituzionali" dei gruppi, ossia per il finanziamento delle attività strettamente parlamentari e a quelle ad esse direttamente collegate, sia per lo studio e la comunicazione, sia per il funzionamento delle loro strutture, in particolare per la spesa per il personale dipendente.

Infine, l'art. 16-bis, introdotto ex novo, riguarda la rendicontazione dei gruppi. Ciascun gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, da redigere secondo un regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di Presidenza; per garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile ciascun gruppo dovrà avvalersi di una società di revisione contabile, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, e tanto il rendiconto (che sarà anche allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato) quanto bonifici, mandati di pagamento e assegni, con l'indicazione della causale, dovranno essere pubblicati sul sito internet di ogni gruppo. Dopo la società di revisione contabile, anche i senatori questori procedono ad un controllo di conformità del rendiconto. Soltanto se tale controllo ha esito positivo, i gruppi possono beneficiare del contributo l'anno successivo; al contrario, qualora il rendiconto non sia presentato affatto o evidenzi delle irregolarità che non sono sanate entro il termine previsto, non solo il gruppo perde il diritto a ricevere il contributo unico annuale, ma è tenuto a restituire l'importo ricevuto e non speso sino a quella data.

A seguito della riforma del regolamento, il 16 gennaio 2013 il Consiglio di Presidenza ha adottato un'unica delibera attuativa delle nuove previsioni (deliberazione n. 135/2013).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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