Archivio rubriche 2015

Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia (1/2015)

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:

-  pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm

-  Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

EU Pilot

EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale,  prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).

All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.

Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.

Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm

Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione del 26 febbraio 2015. Chiude la panoramica la sentenza del 2 dicembre 2014, in cui la Corte di giustizia ha accertato che l’Italia non ha dato esecuzione alla sentenza nella causa C-135/05, in cui la Corte aveva constatato l’inadempimento di alcune direttive in materia di gestione dei rifiuti. Trattandosi di una infrazione già dichiarata da una precedente sentenza, la Corte ha condannato l’Italia al pagamento di una penalità di mora semestrale e di una somma forfetaria. 

 

Seduta del 26.02.2015 (fonte: Commissione europea, MEMO 154489)

Pareri motivati ex art. 258 TFUE

  • SALUTE: la Commissione invita l’Italia a notificare il recepimento delle procedure informative per lo scambio di organi umani tra gli Stati membri (2014/287)

La Commissione europea ha chiesto oggi formalmente a Estonia, Italia e Slovenia di notificare le misure di recepimento delle procedure informative per lo scambio di organi umani (direttiva 2012/25/UE). Tale direttiva stabilisce le procedure per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e la comprensione reciproca delle informazioni relative alla caratterizzazione degli organi e dei donatori, la loro tracciabilità e la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.

Finora gli Stati membri sopra citati non hanno ancora notificato alla Commissione le misure di recepimento di tale direttiva nel loro ordinamento nazionale, nonostante l’obbligo di provvedervi entro il 10 aprile 2014. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. L'Estonia, l'Italia e la Slovenia dispongono di due mesi di tempo per informare la Commissione in merito alle misure adottate per il recepimento della direttiva 2012/25/UE. La mancata notifica di tali misure potrebbe portare la Commissione a deferire i casi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 

  • SALUTE: la Commissione esorta l'Italia a notificare il recepimento delle norme riguardanti determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (2014/386)

La Commissione europea ha chiesto oggi formalmente a Danimarca, Estonia e Italia di notificare le misure di recepimento della direttiva 2012/39/UE, che modifica le prescrizioni esistenti applicabili agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Tale direttiva riguarda in particolare i) le prescrizioni relative agli esami degli anticorpi HTLV-I negli Stati membri e ii) gli esami dei campioni di sangue nel caso delle donazioni del partner. Finora gli Stati membri sopra citati non hanno notificato alla Commissione le misure di recepimento di tale direttiva nei loro ordinamenti nazionali, nonostante l'obbligo di provvedervi entro il 17 giugno 2014.

La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato. La Danimarca, l'Estonia e l'Italia hanno due mesi di tempo per informare la Commissione in merito alle misure adottate per recepire la direttiva 2012/39/UE. La mancata notifica di tali misure potrebbe portare la Commissione a deferire i casi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • TRASPORTI: la Commissione chiede a 18 Stati membri, tra cui l’Italia, di applicare correttamente le norme dell'UE relative alla patente di guida (2014/116)

La Commissione europea ha chiesto ad Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna di applicare correttamente la direttiva dell'UE sulla patente di guida (direttiva 2006/126/CE). Tali norme aggiornate relative alla patente di guida hanno introdotto, tra l'altro, nuove categorie di patenti di guida e un periodo di validità armonizzato della patente di guida, ed hanno istituito una rete per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida (RESPER). Queste nuove norme contribuiranno a ridurre le possibilità di frodi, a garantire la libertà di circolazione per i conducenti dell'UE e a rafforzare la sicurezza sulle strade europee. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Ricorsi alla Corte di giustizia

  • AGRICOLTURA: mancato recupero dei prelievi dovuti dai produttori di latte italiani (2013/2092)

La Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver assolto adeguatamente al proprio compito di gestione del recupero dei prelievi per la sovrapproduzione di latte che devono essere versati dai singoli produttori che abbiano superato le loro quote latte giornaliere.

L'Italia ha superato la propria quota nazionale ogni anno dal 1995 al 2009 e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi dei prelievi supplementari dovuti per tale periodo (2,305 miliardi di EUR). Tuttavia, nonostante le ripetute richieste della Commissione, le autorità italiane hanno chiaramente omesso di adottare le misure necessarie per recuperare efficacemente i prelievi dovuti dai singoli produttori e stabilimenti lattieri, come richiede invece la normativa UE pertinente, compromettendo il regime delle quote e falsando la concorrenza nei confronti dei produttori che hanno rispettato le quote o che hanno provveduto a pagare l'importo dei loro prelievi supplementari. Come ha sottolineato la Corte dei conti italiana, si tratta di un'ingiustizia anche nei confronti dei contribuenti italiani.

Si veda anche il comunicato stampa: IP/15/4490

 

Seduta del 28.01.2015 (fonte: Eur-infra)

Messe in mora ex art. 258 TFUE

  • 2015/0064 - Mancato recepimento della direttiva2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito;
  • 2015/0065 - Mancato recepimento della direttiva2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti;
  • 2015/0066 - Mancato recepimento della direttiva2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Seduta del 16.12.2014 (fonte: Eur-infra)

Archiviazioni di procedure d'infrazione 

  • 2011/2132 - Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
  • 2011/2098 - Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca - Direttiva 93/103/CE;
  • 2013/2229 - Mancato recepimento della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • 2013/0398 - Mancato recepimento della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

 

Seduta del 26.11.2014 (fonti: Eur-infra e MEMO 14 2130)

       Archiviazioni di procedure d'infrazione 

  • 2014/0138 - Mancato recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;
  • 2014/0385 - Mancato recepimento della direttiva 2012/33/UE del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
  • 2014/0289 - Mancato recepimento della direttiva 2013/10/UE del 19 marzo 2013 sul ravvicinamento delle legislazioni degli SM in materia di aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • 2014/2089 - Cattiva applicazione della direttiva 2003/59/CE relativa alla formazione periodica dei conducenti per il trasporto di beni o passeggeri;
  • 2013/4202 - Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (direttiva 98/71/CE);
  • 2013/0402 - Mancato recepimento della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
  • 2012/2157 - Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato;
  • 2012/2156 - Disciplina in materia d'imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero);
  • 2007/4680 - Non conformità della Parte III del decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

                  Messe in mora ex art. 258 TFUE

  • 2014/0515 - Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE sull’attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti relativa alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

                  Pareri motivati ex art. 258 TFUE

  • AMBIENTE: la Commissione chiede all’Italia di porre fine all’autorizzazione dell’uccellagione con reti le cui catture sono utilizzate come richiami vivi (2014/2006)

La Commissione europea sollecita l’Italia a porre fine all’utilizzo su larga scala di metodi di cattura non selettiva di uccelli selvatici, come appunto le reti vietate dalla direttiva uccelli. In alcune regioni italiane per molti anni è stata autorizzata ed effettuata la cattura con le reti di certe specie di uccelli (Columba Palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) destinati ad essere impiegati come richiami vivi. A febbraio 2014 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora invitandola a interrompere questo metodo vietato di cattura degli uccelli e concludendo che le condizioni per applicare deroghe non erano soddisfatte.

Poiché l’Italia non ha posto rimedio alle violazioni del diritto dell’UE derivanti da autorizzazioni concesse in modo illegittimo dalle Regioni e ancora in vigore, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato. L’Italia dispone di due mesi per adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità e se non ottempererà a tale obbligo la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

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Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 dicembre 2014, causa C-196/13, Commissione europea c. Repubblica italiana

Oggetto: Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE - Gestione dei rifiuti - Sentenza della Corte che constata un inadempimento - Omessa esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria

Dispositivo: La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione c. Italia, in Raccolta p. I-3475, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo l, TFUE.

La Repubblica italiana è altresì condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione della sentenza nella causa C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest’ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall’importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell’inadempimento constatato che saranno messe a norma nel corso del semestre.

La Repubblica italiana è inoltre condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di 40 milioni di euro.



[1] Ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità. 

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