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La Corte ritorna sulle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale in regime di prorogatio (2/2015)

Sentenza n. 44/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 44/2015 la Corte ha esaminato, accogliendolo, un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Abruzzo n. 24/2014 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge regionale, sostenendo che il Consiglio regionale, approvandola mentre si trovava in regime di prorogatio, avrebbe ecceduto i suoi (in quel momento limitati) poteri. Stando all'art. 86, comma 3, lett. a), dello statuto della Regione Abruzzo, in effetti, alla scadenza della legislatura "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

 

La sentenza n. 44 dev'essere analizzata insieme con le successive sentenze nn. 55, 64 e 81 del 2015, con cui la Corte, esaminando altre leggi approvate dal Consiglio regionale abruzzese nelle medesime condizioni, ha offerto diverse interessanti indicazioni a proposito dei poteri degli organi legislativi regionali durante il regime di prorogatio.

Nel caso risolto con la sentenza n. 44, la Corte, esaminando il merito della questione, ricorda la differenza fra proroga e prorogatio degli organi elettivi: quest'ultima non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda soltanto l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza di tale mandato e l'entrata in carica dell'organo neoeletto (cfr., da ultimo, la sentenza n. 181/2014). Il riferimento statutario a poteri che presentano il carattere della necessità-urgenza deve perciò essere inteso in senso limitativo. Il legislatore regionale può intervenire per reagire a "speciali contingenze", ma al tempo stesso non deve turbare, con forme improprie di captatio benevolentiae, la preparazione di una competizione elettorale "libera e trasparente" (sentenza n. 68/2010).

Da queste premesse e dall'esame dei lavori preparatori discende la non conformità della legge impugnata all'art. 86 dello statuto regionale e, per il suo tramite, all'art. 123 Cost.: tale legge, infatti, "detta una disciplina di carattere generale per la valorizzazione delle aree agricole e la loro salvaguardia", al di fuori di qualsiasi riferimento alle ipotesi menzionate nella disposizione statutaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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