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Autorità garante della concorrenza e del mercato (1/2016)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato nel corso degli ultimi mesi il nuovo regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile.

Il provvedimento[1] disciplina gli aspetti più rilevanti della vita finanziaria dell’Autorità e in particolare: i bilanci e la loro gestione; l’attività amministrativa contabile e finanziaria, i relativi procedimenti e le connesse responsabilità; l’attività contrattuale; la gestione del patrimonio; le forme di controllo interno. Il regolamento, inoltre, persegue l’intento di realizzare un sistema contabile integrato che tenga conto sia della contabilità finanziaria che della situazione economico-patrimoniale.

La nuova normativa risponde ad una esigenza di riordino sistematico. Per questa ragione, si è deciso di inserire nel nuovo regolamento anche le disposizioni relative agli acquisti in economia di cui al regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato dall’Autorità con delibera del 17 novembre 2010 (che è stato, infatti, abrogato). Nelle premesse dell’atto, inoltre, si ricorda che l’Autorità ha voluto dar seguito anche a quell’istanza di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, così da completare l’adeguamento della normativa interna alle nuove previsioni normative in materia di contabilità e finanza pubblica e in particolare alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

La nuova normativa dispone, pertanto, l’effetto abrogativo del regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, precedentemente approvato con delibera del 10 febbraio 2000.

Il 21 gennaio 2016, inoltre, è stata avviata una importante procedura[2] con il dichiarato intento di rendere più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che l’Autorità è chiamata a esercitare in materia di conflitto di interessi.

È stata, dunque, avviata una procedura di consultazione pubblica preventiva che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito Internet dell’Autorità. Tutti i soggetti interessati potranno far pervenire ai competenti uffici eventuali osservazioni entro il suddetto termine.

Dalla lettura della bozza di regolamento sottoposta a consultazione emerge che l’Autorità ha toccato soltanto tre aspetti, pur tuttavia essenziali, introducendo:

  1. un nuovo obbligo di comunicazione di conclusione del procedimento (art. 9, terzo comma);
  2. nuove regole in tema di partecipazione al procedimento (art. 14, terzo comma);
  3. nuovi obblighi pubblicitari dei provvedimenti (art. 23, che contempla al suo secondo comma anche la possibilità di far valere da parte del soggetto interessato eventuali e motivate esigenze di riservatezza).
(aggiornato al 18 febbraio 2016)

[1] L’atto richiamato nel testo è stato pubblicato sul Supplemento al Bollettino Settimanale del 9 novembre 2015, n. 40 ed è altresì pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/ES_40-15.pdf/download.html.

[2] Il testo della delibera approvata dal Consiglio dell’Autorità e il regolamento posto in consultazione sono reperibili al seguente link: http://www.agcm.it/consultazioni-pubbliche/8047-consultazione-pubblica-in-materia-di-risoluzione-dei-conflitti-di-interessi.html.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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