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Sulla cooperazione tra Italia e Francia per la realizzazione di operazioni congiunte di polizia (1/2016)

LEGGE 1 dicembre 2015, n. 215, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. (15G00228).

Il Parlamento con legge n. 215 del 2015 ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’accordo concluso nel 2012 a Lione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno della Repubblica francese.

Con tale accordo, che in forza di quanto previsto dall’articolo 13 ha durata di cinque anni rinnovabile per altri cinque, le Parti intendono promuovere iniziative bilaterali finalizzate al miglioramento della sicurezza interna dei rispettivi Stati, anche attraverso lo sviluppo di nuove modalità di cooperazione operativa tra forze di sicurezza interna delle Parti.

Inoltre, è obiettivo dell’accordo rafforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante i periodi di alta affluenza e, in generale, in occasione di avvenimenti di grande richiamo.

Infine, con l’Accordo le Parti intendono facilitare la realizzazione di missioni di pubblica sicurezza e di assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi.

L’accordo stipulato tra i Ministeri dell’Interno dei due Paesi è coerente con la normativa europea in materia di cooperazione per l’esecuzione di operazioni di polizia. In particolare, l’Accordo rispetta quanto previsto dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 2008 in materia di potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità (Decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI del 23 giugno 2008), nonché dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della Decisione 2008/615/GAI.

L’Accordo è inoltre coerente con le previsioni del Trattato di Prum del 2005, che l'Italia ha ratificato con legge 30 giugno 2009, n. 85, che attiene alla cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione irregolare.

Infine, l'Accordo è coerente con le previsioni di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legge n. 93 del 2013 recante disposizioni in materia di sicurezza. Quest'ultima prevede infatti la possibilità che vengano disposte operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia che disciplinano aspetti connessi allo svolgimento sui rispettivi territori nazionali di tali operazioni.  

All’articolo 1 dell’Accordo tra Italia e Francia vengono individuate le autorità competenti a dare applicazione a quanto previsto dall’accordo medesimo. Si tratta, per la Parte italiana, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno e, per la Parte francese, della Direzione della Cooperazione Internazionale del Ministero dell'interno.

Oggetto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 2, è la possibilità per le Parti di attivare pattugliamenti ed altre operazioni congiunte nelle quali gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro.

Successivamente alla individuazione delle autorità competenti e alla definizione dell’oggetto dell’Accordo, vengono definite le condizioni di esecuzione delle operazioni.  

In particolare, ai sensi dell’articolo 3, viene stabilito che gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell'esercizio delle funzioni di questi ultimi, soprattutto quando tali attività coinvolgono persone aventi cittadinanza degli agenti dello Stato di invio. In tali occasioni, gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e generalmente – ma non necessariamente - in presenza degli agenti dello Stato di destinazione.

Gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'Autorità competente dello Stato di destinazione. La norma specifica che gli agenti dello Stato di invio, che partecipano a pattugliamenti ed operazioni congiunte nel territorio dello Stato di destinazione, possono indossare l'uniforme nazionale e portare armi, munizioni e attrezzature al cui uso siano autorizzati dalla legislazione dello Stato di invio, conformemente però alle condizioni concordate con l'Autorità competente dello Stato di destinazione. In ogni caso, l'uso delle armi è consentito solamente in caso di legittima difesa ed è comunque soggetto al rispetto del diritto dello Stato di destinazione.

Ai sensi dell’articolo 5, gli agenti dello Stato di invio, che nel corso di operazioni congiunte utilizzano veicoli nel territorio dello Stato di destinazione, sono soggetti alle norme di circolazione stradale che si applicano agli agenti dello Stato di destinazione.

L’articolo 6 stabilisce inoltre che ciascuna Parte è obbligata a prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, protezione e assistenza che riserva ai propri agenti. 

L’accordo disciplina poi i casi di responsabilità civile e penale per la condotta tenuta dagli agenti. L’articolo 7 si occupa della responsabilità civile originata dalla condotta degli agenti impegnati nelle operazioni. In particolare, quando gli agenti di una Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, lo Stato inviante è responsabile dei danni causati dai propri agenti nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto dello Stato della Parte nel cui territorio operano. A livello procedurale è però lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati i danni a risarcire le vittime dell’eventuale danno. La Parte, i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dello Stato dell'altra Parte, rimborsa poi integralmente a quest'ultima le somme da essa corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.

In materia di responsabilità penale, invece, l’articolo 8 dispone che gli agenti, che operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, sono equiparati agli agenti di quest'ultima in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro confronti o che essi commettono.

In materia alle norme che regolano il rapporto di lavoro, invece, gli agenti restano invece soggetti, ai sensi dell’articolo 9, alla normativa vigente nel proprio Stato. Ciò vale anche per la responsabilità disciplinare.

Infine, l’articolo 11 prevede che le operazioni congiunte previste dall’Accordo saranno organizzate di intesa tra le Autorità competenti attraverso specifici protocolli che definiranno con maggiore dettaglio le condizioni di svolgimento delle operazioni, i poteri attribuiti agli agenti e le condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature. 

In materia di spese per le operazioni è infine previsto, ai sensi dell’articolo 12, che ogni Parte deve prevedere agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio per gli agenti della Parte di invio e per l'intera durata del soggiorno. Le condizioni di vitto e alloggio verranno stabilite per ogni singola missione tra le Parti. Inoltre, la Parte d'invio sosterrà le spese di trasferimento dei propri agenti verso lo Stato di destinazione e si farà carico della retribuzione e delle indennità di missione dei propri agenti.

In sostanza, l’Accordo rafforza il quadro di cooperazione già strutturato tra Italia e Francia, affinando gli strumenti che necessitano di specifici profili operativi. Mediante tale Accordo le Parti auspicano di contrastare con maggiore efficacia la criminalità e, in questa particolare fase, anche di rafforzare il fronte comune contro la minaccia del terrorismo. Peraltro, lungo il confine tra Italia e Francia si trovano numerose località turistiche. In tali aree sarà dunque possibile attivare le operazioni di cui all’accordo e potrà essere tutelata con maggiore incisività la sicurezza per i cittadini.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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