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Il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario della Regione Toscana (n. 1/2016)

Con legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale», la Regione Toscana ha dettato principi e linee guida per una successiva legge in vista del riordino complessivo del servizio sanitario regionale, prevedendo una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta (la programmazione di area vaste è a sua volta oggetto di revisione) e procedendo al commissariamento delle aree vaste e delle aziende unità sanitarie locali; non si operavano, tuttavia, modifiche esplicite alla legislazione previgente.

Avverso tale legge è stato promosso referendum abrogativo ex art. 75 St. Toscana, volto alla sua integrale caducazione; con deliberazione 31 luglio 2015, n. 2, il Collegio di garanzia statutaria ha dichiarato ammissibile il quesito.

Alcuni mesi dopo, con l.reg. Toscana 28 dicembre 2015, n. 84, intitolata «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005» si è nuovamente intervenuti sulla materia, stavolta andando a novellare quasi ogni articolo della l.reg. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 («Disciplina del servizio sanitario regionale») e ad abrogare integralmente la l.reg. n. 28/2015.

In sede di discussione della proposta in Consiglio si è proceduto allo stralcio di numerosi articoli della proposta originaria: è stata in seguito presentata dalla Giunta regionale la proposta di legge n. 67 del 18 gennaio 2016 (qui la Relazione illustrativa), attualmente in discussione, composta in gran parte dalle disposizioni in precedenza stralciate.

Essendosi prodotta l’abrogazione totale della l.reg. Toscana n. 28/2015, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, sempre in data 18 gennaio 2016 il Presidente della Giunta ha formalizzato la richiesta al Collegio di garanzia statutaria di esprimersi sulla possibilità che il referendum “pendente” sulla stessa avesse comunque luogo e – nel caso – su quali delle nuove disposizioni potesse vertere, previa riformulazione del quesito . Con deliberazione 25 gennaio 2016, n. 3, il Collegio ha infine dichiarato che la consultazione referendaria non possa più avere luogo, sia per il carattere innovativo della nuova disciplina che, in subordine, per l’impossibilità di una riformulazione del quesito alla luce dei criteri (chiarezza, univocità, omogeneità, coerenza) enunciati dall’art. 27 della l.reg. Toscana n. 62/2007 («Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto») oltreché per incompatibilità statutaria del vuoto normativo che seguirebbe l’abrogazione della l.reg. Toscana n. 84/2015 o di sue parti essenziali.

In argomento, si veda il contributo di F. Pacini,  Quando la legge si fa “interlocutoria”. Qualche considerazione di tecnica legislativa sul percorso accidentato della riforma sanitaria toscana, in questo stesso numero della Rivista.

Osservatorio sulle fonti

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