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La Corte ribadisce il proprio orientamento: le norme sull’elezione dei membri italiani del Parlamento Europeo non sono assimilabili a quelle per l’elezione dei membri delle Camere ai fini dell’accesso al giudizio in via incidentale (3/2016)

Ordinanza n. 165/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016

Motivo della segnalazione
In questa ordinanza la Corte costituzionale viene sollecitata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della legge elettorale per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, con riferimento agli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, i quali consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le circoscrizioni.
Analogamente a quanto avvenuto nell’ambito dei procedimenti che avevano condotto a portare all’attenzione della Corte la legge relativa alle elezioni delle Camere, parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014, le parti dei giudizi a quo richiedevano che fosse accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali. I giudici remittenti ritengono in particolare che le disposizioni impugnate siano lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse da alcune specifiche minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato (la legge n. 482/1999, attuativa dell’art. 6 Cost.) o da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.


Il giudice delle leggi, richiamando (con opportuna contestualizzazione) argomentazioni adoperate nella sentenza n. 110/2015, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate, sul presupposto di un difetto di rilevanza delle questioni stesse. La Corte afferma, infatti, che i giudici rimettenti, quanto all’interesse ad agire dei ricorrenti nei due giudizi, si sono limitati a richiamare, con un rinvio per relationem, i contenuti delle decisioni della Corte di cassazione, prima sezione civile, 21 marzo-17 maggio 2013, n. 12060 e 4-16 aprile 2014, n. 8878 (cioè, rispettivamente, le decisioni della Cassazione con cui era stata sollevata la questione di costituzionalità sulla legge n. 270/2005 e con cui si era dato seguito nel giudizio comune alla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale), e a citare il petitum delle domande rispettivamente presentate da costoro, relative all’accertamento della conformità a Costituzione del loro diritto di voto.
Nello specifico, la Corte rileva, sul punto, in primo luogo, che i rimettenti non offrono un’adeguata motivazione sull’appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche, asseritamente discriminate, limitandosi ad affermare, il solo Tribunale ordinario di Trieste, che essi sono di lingua friulanofona, nulla invece essendo esposto dal Tribunale ordinario di Cagliari. In secondo luogo, il giudice delle leggi rileva che, nel caso delle elezioni per il Parlamento europeo, a differenza che in quello delle elezioni per le Camere del Parlamento italiano, cosa che giustifica il diverso trattamento delle questioni di costituzionalità concernenti le due diverse normative elettorali, non si rileva una zona franca del giudizio di costituzionalità. Non essendo applicabile, in riferimento ai parlamentari europei, l’art. 66 Cost., le disposizioni di legge regolanti l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia possono pervenire al vaglio di legittimità costituzionale secondo l’ordinaria via incidentale, in un giudizio avente ad oggetto una controversia concretamente originatasi nel procedimento elettorale (sentenza n. 110 del 2015) e che, inoltre, il diritto costituzionale di voto, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, può trovare tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall’art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Osservatorio sulle fonti

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