Banca d’Italia (1/2017)

Comunicazione del 23 gennaio 2017, «Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio ‘Attività finanziarie disponibili per la vendita’»

Tramite una comunicazione, la Banca d’Italia fornisce informazioni per le banche sul trattamento dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate.

La comunicazione presenta spunti d’interesse in materia di fonti del diritto in quanto suscettibile di farsi – impropriamente, data la natura dell’atto – diritto transitorio de facto relativamente ad una modifica normativa a livello europeo, da un lato “annunciando” una sua prossima modifica normativa (ad una circolare), dall’altro dettando un regime transitorio “in attesa di chiarimenti” alle autorità europee.

Infatti, specifica la Banca d’Italia, a seguito dell’emanazione del Regolamento (EU) n. 2016/445 della BCE sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione e del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea con cui «è stato omologato il principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard “strumenti finanziari” (“IFRS 9”) (“Regolamento IFRS 9”)», relativo appunto all’accantonamento «prudenziale» dei saldi.
Tale regolamento ha, in pratica, tolto la facoltà per le Autorità nazionali competenti di «permettere alle banche di non includere i profitti o di non dedurre le perdite non realizzati in alcun elemento dei fondi propri se questo trattamento era applicato prima dell’entrata in vigore del CRR stesso (1° gennaio 2014)», che il Regolamento (EU) n. 575/2013 concedeva in deroga alla regola generale, di includere nei fondi propri e dedurre dagli stessi, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati sulle attività valutate in bilancio al fair value classificate nel portafoglio AFS. Tale deroga era, del resto, fin dall’origine prevista solo finché la Commissione non avesse adottato un regolamento di approvazione del principio internazionale d'informativa finanziaria in sostituzione dello IAS 39, cosa che ha fatto il Regolamento (EU) n. 2016/445.

Più precisamente, il Regolamento del 2016, prevede per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (“banche significative”) di non esercitare la discrezionalità e di applicare quindi il regime transitorio ordinario anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali. Alle banche diverse da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (“banche meno significative”) continua, invece, ad applicarsi la normativa nazionale.

Con una espressione singolare, la comunicazione “annuncia” che, per le “banche significative”, «la Circolare 285/2013 [della stessa Banca d’Italia] sarà aggiornata alla prima occasione utile», e nel frattempo con «riferimento ai profitti e perdite derivanti da tutte le altre esposizioni valutate al fair value diverse dalle esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS, gli importi che residuano dall’applicazione delle percentuali del regime transitorio continueranno ad essere trattati secondo l’approccio asimmetrico di cui all’Allegato A, Capitolo 14, Parte Seconda, Allegato A della Circolare 285/2013».

Circa invece una complessa questione interpretativa relativa alle “banche meno significative”1, la comunicazione specifica che «la Banca d’Italia procederà a interpellare formalmente le autorità europee competenti in materia» e «[i]n attesa di un chiarimento formale da parte delle autorità europee, la discrezionalità continuerà ad applicarsi».

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