Archivio rubriche 2017

Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia (2/2017)

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità1 da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione: http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_it.htm
- Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

EU Pilot
EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale, prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).
All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.
Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.
Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm
- http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm

Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione europea del 13 luglio 2017. A questa data, risultano 65 le procedure attualmente aperte nei confronti dell’Italia (si veda qui per la panoramica completa).
Nel periodo esaminato, non ci sono state sentenze della Corte di giustizia nell’ambito di procedure di infrazione avviate nei confronti dell’Italia.

Seduta del 27.04.2017

La Commissione ha deciso di archiviare sei procedure di infrazione avviate e di proseguire quattro procedure di infrazione già avviate. In due casi, la Commissione ha proceduto all’invio di un parere motivato, in un caso ha adito la Corte di giustizia e in un altro ha inviato una lettera di messa in mora complementare

Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE

  • 2014/4075 – Fiscalità e dogane – Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia – Violazione del diritto UE.

Parere motivato ex art. 258 TFUE

  • 2014/2147 – Ambiente –Non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia (comunicato stampa).
  • 2016/0773 – Trasporti – Mancato recepimento della direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE

  • 2008/2164 – Fiscalità e dogane – Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia (comunicato stampa).

Seduta del 17.05.2017

La Commissione ha deciso di archiviare una procedura, ha avviato due nuove procedure, ne ha deferite due alla Corte di giustizia e ha adottato un parere motivato e una lettera di messa in mora complementare.

Messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2017/2065 – Ambiente – Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti, quali derivanti dalle direttive 2006/66/EC e 2008/98/EC e dalla decisione della Commissione 2011/753/EU
  • 2017/2044 – Trasporti – Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel (comunicato stampa).

Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE

  • 2014/2059 – Ambiente – Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane – Violazione del diritto UE.

Parere motivato ex art. 258 TFUE

  • 2016/2095 – Affari interni – Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).

Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE

  • 2011/2215 – Ambiente – Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.
  • 2014/4011 – Appalti – Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno – Violazione della direttiva 2014/18/CE

Seduta del 14.06.2017

La Commissione ha deciso di archiviare una procedura e di adottare due pareri motivati.

  • 2013/4212 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento – Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA) – Violazione del diritto UE.
  • 2017/0127 – Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2015/0720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Seduta del 13.07.2017

La Commissione ha deciso di archiviare tre procedure di infrazione, ha avviato due nuove procedure e ha adottato tre pareri motivati.

Messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2017/2090 – Appalti – Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  • 2017/4069 – Tutela dei consumatori – Non corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini. Certificazione dei sistemi di raccolta elettronica in Italia.


Parere motivato ex art. 258 TFUE

  • 2017/0129 – Salute – Mancato recepimento della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
  • 2015/2174 – Xylella fastidiosa in Italia – Violazione del diritto UE.
  • 2016/2027 – Energia – Mancata osservanza della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (art. 15 par.4).

 


 1 Ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità.

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