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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2017)

TAR CAMPANIA, Napoli, 27.07.2017, n. 3981

La ricorrente impugnava l'ordinanza n. 66 del 5.4.2017 con cui il Commissario Prefettizio del Comune di Pompei, visto l'art. 50 Tuel, ordinava, a decorrere dal 5 aprile 2017 e sino al 31 dicembre 2017, a tutte le imprese e soggetti assimilati "di non procedere ad effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico antistanti le abitazioni, condomini o attività"; inoltre veniva posto "obbligo di non conferire su tutto il territorio comunale volantini opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le parte di accesso, nei portoni e/o androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli", nonché "di non distribuire su tutto il territorio comunale volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni"; venivano, infine, previste, in via residuale, le condizioni e le modalità in presenza della e con le quali veniva permessa la distribuzione di depliants pubblicitari mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.


La società ricorrente deduceva la violazione dell'art. 50 d.lgs. 267/2000 attesa l'insussistenza, nella specie, delle situazioni emergenziali ("sanitarie, di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale") contemplate dalla predetta disposizione per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti non fronteggiabili con provvedimenti ordinari, a diversamente opinare, finendosi con il dilatare irragionevolmente, a discapito del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi e dello stesso principio di legalità dell'azione amministrativa; pertanto, i poteri di ordinanza extra ordinem dei sindaci si estrinsecano in provvedimenti che devono restare residuali ed atipici che il legislatore, con una norma di chiusura dell'ordinamento, ha inteso circoscrivere a situazioni di carattere eccezionale, onde evitare di trovarsi disarmato a fronte di situazioni impreviste ed imprevedibili ed eccezionali, tali da mettere a repentaglio interessi pubblici particolarmente pregnanti.
La censura è condivisa dal Collegio per il quale non sussiste alcun presupposto per l'esercizio, nel caso, dei poteri extra ordinem di competenza sindacale.
In particolare, il provvedimento impugnato si presenta, per un verso, non adeguatamente motivato nella parte in cui, a fronte dei divieti ivi disposti, opera un richiamo alla possibilità del nocumento per il decoro della città e per l'igiene pubblica ad opera dei soggetti materialmente distributori di volantini e depliants, senza che emerga alcun riferimento a specifiche situazioni di emergenza sanitaria o di tutela dell'igiene pubblica, le sole tutelabili con un intervento indilazionabile ex art. 50, co. 5, Tuel; per altro verso, fa riferimento ad una situazione né eccezionale, né tantomeno imprevedibile - sebbene, in linea generale, meritevole di tutela in considerazione dei riscontrati inconvenienti - cui l'amministrazione comunale deve far fronte attraverso l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza e controllo alla stessa assegnati dalla vigente normativa.
È, peraltro, escluso che, nel caso in esame, possa farsi questione di tutela dell'incolumità pubblica, in considerazione di quanto statuito, per ciò che attiene alla materia "sicurezza urbana", dalla Corte costituzionale, secondo cui "non sembra esservi dubbio che la sostanziale modificazione del previgente art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 ad opera dell'impugnato art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, peraltro specificamente argomentata dalla ricorrente, è intervenuta tramite un decreto-legge espressamente finalizzato ad introdurre urgenti misure in tema di sicurezza pubblica, intesa come materia di esclusiva competenza statale"...; e ancora: "Il decreto del Ministro dell'interno, infatti, ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati: non solo la titolazione del decreto-legge n. 92 del 2008 si riferisce alla "sicurezza pubblica", ma, nelle premesse al decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, si fa espresso riferimento, come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lettera h), dell'art. 117 Cost., il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, attiene appunto alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005). Lo stesso decreto, poi, sempre nelle premesse, esclude espressamente dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa locale.
Pertanto, i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e non i poteri concernenti lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome" (Corte cost. 1 luglio 2009, n. 196).
Il legittimo esercizio di tale potere, come rimodellato, non può prescindere dalla finalità di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana (costituzionalmente interpretata).
Nel caso di specie non sussiste neppure l'ulteriore presupposto, normativamente imposto dall'art. 54, della "gravità" del pericolo che, in tesi, minaccerebbe l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Nella fattispecie deve sostanzialmente ritenersi che, con palese difetto di istruttoria e di motivazione, le ragioni essenzialmente poste a fondamento dell'ordinanza impugnata (abbandono di rifiuti sul suolo pubblico) non si presentano, stando alle premesse del provvedimento, come effetti direttamente ricollegabili all'attività di distribuzione di depliants commerciali porta a porta, ma fanno genericamente riferimento all'attività posta in essere dagli incaricati della distribuzione di materiale pubblicitario; con conseguente obbligo, in capo all'amministrazione comunale, di svolgere un'adeguata istruttoria - da trasfondere nel tessuto motivazionale dei provvedimenti - al fine di dare contezza del concreto pericolo per l'igiene pubblica rappresentato dall'attività di deposito posta nelle cassette dei privati. In tale situazione non vi è prova agli atti della sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per pubblica e privata incolumità e l'igiene pubblica, tale da giustificare l'adozione di un'ordinanza straordinaria, mentre una minima attività istruttoria avrebbe consentito all'Amministrazione di verificare l'inesistenza di qualsiasi criticità.

Osservatorio sulle fonti

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