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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2017)

TAR CAMPANIA, Napoli, 30.08.2017, n. 4201

Presupposti indefettibili per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), e, dall'altro, l'impossibilità di ricorso agli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità), data la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica.


Ciò posto, avuto riguardo alle risultanze in atti, nel caso di specie sussisteva senza dubbio una situazione di pericolo, tanto da richiedere l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco in data 13.08.2010. Le notevoli fessurazioni in stato evolutivo, come confermato dalle successive risultanze della nota Dirigente A.G.T. del 18.02.2011, apertesi lungo le pareti dello stabile avrebbero infatti potuto cagionare un cedimento strutturale dell'intera palazzina, tale da compromettere l'incolumità di persone e cose: per tale ragione il Comune di Arzano si vide costretto, nell'immediato, ad interdire il traffico veicolare e pedonale delle strade limitrofe, ordinando al contempo l'immediato sgombero dell'immobile.
All'esito degli accertamenti effettuati, perdurando lo stato di precarietà dello stabile, l'amministrazione ordinò ad horas ai proprietari di effettuare interventi di ripristino della sicurezza, anche la fine di consentire la riapertura al traffico, avuto riguardo altresì al peggioramento dello spessore delle lesioni presente sui muri fronte strada, onde evitare il peggioramento del quadro fessurativo.
Nell'ipotesi di specie, pertanto, sussistevano senza dubbio i presupposti dell'urgenza e della contingibilità, dovendosi provvedere con efficacia ed immediatezza ad una situazione eccezionale di pericolo, attuale ed imminente, per l'incolumità pubblica, atteso il pericolo di crolli.
Nella ricorrenza dei presupposti dell'indifferibilità ed urgenza, alcuna rilevanza ha la circostanza relativa all'assenza di responsabilità in capo ai ricorrenti nella produzione dello stato di dissesto del fabbricato di cui è causa.
Infatti, in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale in materia "ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (CdS, Sez. V. 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI. 5 settembre 2005. n. 4525: nello sesso senso v. altresì, CdS, Sez. Il. 31 gennaio 2011. n. 387). La giurisprudenza ha infatti precisato come l'ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all'incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007. n. 4718, T.A.R. Campania. Sez. V. 14 ottobre 2013, n. 4603). (...) In altre parole, il provvedimento impugnato prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge all'odierna parte ricorrente esclusivamente nella sua qualità di proprietaria del bene su cui occorre intervenire.
Quest'ultima quindi, pur dovendo in questa fase accollarsi gli oneri dell'intervento, potrà rivalersi nella deputata sede nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (ivi compreso l'ente pubblico), previo accertamento delle relative responsabilità senza che l'esecuzione della messa in sicurezza imposta dall'atto in questa sede gravato possa intendersi quale acquiescenza, tale da precludere le pretese di rivalsa".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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