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Ordinanza ex art. 50, comma 5, TUEL e contenuto discriminatorio (3/2017)

TRIB. GENOVA, sez. IV, 28.07.2017

La sentenza si pronuncia sul ricorso proposto da alcune associazioni avverso l’ordinanza di tutela sanitaria emanata dal Sindaco del Comune di Alassio (SV) in data 1 luglio 2015 con la quale era stato vietato alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale, fondando il provvedimento su un asserito accertamento di un esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africani, asiatici e sudamericani ed in considerazione del fatto che in detti paesi, sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi, sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, e una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS.
Era contestualmente contestata l’ordinanza di tutela sanitaria del 25 giugno 2016 con la quale il Sindaco del Comune di Carcare (SV), evidenziando la necessità di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, aveva vietato la dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza di persone provenienti da paesi dell'area africana o asiatica, prive di regolare certificato sanitario, attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.


Il Tribunale sottolinea la non corretta e discriminante correlazione operata, del tutto automaticamente, nelle ordinanze tra la - solo potenziale - insorgenza di malattie infettive e l'origine etnica e la provenienza geografica dei soggetti ivi citati. Ad avviso del Tribunale i problemi connessi alle malattie infettive, anche qualora effettivamente accertati (il che non è nella specie), non possono essere collegati in modo esclusivo al fenomeno dell'immigrazione, ma sono collegati ad altri fattori, quali la povertà o l'emarginazione sociale che purtroppo colpiscono, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia o razza, chi è costretto a vivere in condizioni igienico sanitarie precarie.
Anche la richiesta di esibizione di un regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili (ordinanza Comune di Alassio) ovvero di un regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare (ordinanza Comune di Carcare) appare peraltro di difficile attuazione non potendo alcun medico attestare, a meno di non dichiarare il falso, e pur dopo tutti gli approfondimenti specialistici del caso, che una persona sia esente da qualunque malattia infettiva e contagiosa e ciò perché, secondo quanto gli stessi medici affermano, semplicemente è impossibile farlo, se non sottoponendo la persona a esami diagnostici che consentano di escludere tutte le possibili malattie infettive esistenti (dall'herpes labiale, alla tubercolosi, alla varicella), cosa ovviamente impossibile.
In altre parole, ciò che il medico potrebbe al massimo certificare sarebbe che, dopo approfondito esame, la persona non mostri segni e sintomi riconducibili a malattie contagiose o infettive in atti.
È stato, dunque, imposto al (solo) straniero che desideri soggiornare sul territorio, l'esibizione di un certificato che, a rigore, è impossibile procurarsi. E a tale scopo è peraltro sufficiente che gli effetti pregiudizievoli siano potenziali, perché l'effetto discriminatorio differenziato si produce sul piano collettivo anche solo con l'adozione dell'atto. (Cfr. anche di recente Corte Cass. n. 11166/2017).

In conclusione sussistono tutti gli elementi per qualificare il comportamento come discriminazione; vale a dire: uno svantaggio, la sua operatività in un campo di applicazione ove opera il principio di parità (l'esercizio dei diritti fondamentali), il collegamento diretto o indiretto con il fattore di protezione (nazionalità o etnia) e deve quindi essere dichiarata la discriminazione posta in essere dalle amministrazioni convenute nei confronti del ricorrente.

Osservatorio sulle fonti

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