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Regolamenti comunali: quadro normativo e rapporti con la fonte statutaria (3/2017)

CONS. STATO, sez. I, parere 06.09.2017, n. 1943

Nel parere in epigrafe la Prima Sezione ricostruisce il quadro costituzionale e legislativo dei poteri normativi riconosciuti agli enti locali.
L’art. 117 Cost. stabilisce che “i Comuni, le province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Al riguardo, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:
- all’art. 6, comma 2, prevede che: “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente…”;
- all’art. 7 prevede che: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
- all’art. 38, comma 2, prevede che: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta…”;
- all’art. 39, comma 1, prevede che: “nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”, e che “quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano…”.


Nel caso di specie, lo statuto del comune, all’art. 6 (Il presidente del consiglio e il Consigliere anziano), prevede che “Ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale è presieduto da un presidente, eletto tra i Consiglieri, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio”. Il regolamento del Consiglio comunale, all’art. 9 (Dimissioni, morte, impedimento e revoca del presidente del Consiglio comunale), innovando la sopra citata normativa, introduce la seguente disposizione che consente di sostituire il presidente: “in caso di dimissioni, morte o impedimento di qualsivoglia natura che si protragga per oltre tre mesi, il Consiglio comunale procede alla sostituzione del proprio presidente mediante nuova elezione che si svolge con le medesime modalità di cui al precedente art. 8, nel corso della prima riunione consiliare utile”.
Discende da quanto sopra richiamato che il Consiglio comunale attraverso lo strumento del regolamento ha introdotto un nuovo istituto di revoca del presidente, non previsto né dallo statuto né dalla normativa di rango primario.
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha correttamente evidenziato come l’istituto della revoca del presidente rientra nell’ambito delle norme fondamentali di organizzazione dell’ente sicché deve essere disciplinato dallo Statuto comunale (sentenza T.A.R. Catania n. 01326/2015 del 18/05/2015; T.A.R. Catania Sez. 3^, sent. n. 1304/2011).
Pertanto, il sopra citato art. 9 del regolamento, essendo privo del necessario fondamento statutario, risulta illegittimo, con conseguente illegittimità della deliberazione consiliare n. 18 del 29 aprile 2016, adottata in dichiarata applicazione della norma regolamentare.

Osservatorio sulle fonti

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