Archivio rubriche 2017

TAR PIEMONTE, Torino, 21 aprile 2017, n. 535
Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
È, pertanto, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL con cui il sindaco del Comune di Strambino diffidava un residente ad occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione, atteso che nella specie mancano i presupposti che legittimano tale provvedimento, ovvero: la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 9 marzo 2017, n. 174
L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267/2000, per far fronte a "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" costituisce esercizio di un potere di natura pubblicistica, rispetto al quale la situazione giuridica soggettiva dei privati coinvolti si configura alla stregua di interesse legittimo, mentre il loro diritto alla salute rileva soltanto quale interesse sostanziale sotteso all'interesse (legittimo) che nella specie si traduce nella pretesa all'esercizio del potere di ordinanza; l'inerzia nell'esercizio di tale potere, pertanto, ben può essere fatta valere mediante l'attivazione dell'istituto del silenzio.

TAR CAMPANIA, Napoli, 22 febbraio 2017, n. 1065
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui è disposta la rimozione di un gazebo ubicato nell'area antistante un esercizio commerciale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 54, T.U.E.L. Dall'ordinanza gravata che richiama il verbale della Polizia Municipale si evince che l'area in questione è ad uso pubblico ed è destinata alla circolazione di pedoni (marciapiede), ma nulla viene detto circa le ragioni di sicurezza urbana che hanno indotto l'Amministrazione ad esercitare un potere extra ordinem, non essendo sufficiente a giustificare il predetto provvedimento la sola esigenza di restituire la zona alla viabilità pedonale in mancanza di ulteriori specifici fatti. Inoltre, l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 54, T.U.E.L. discende dalla circostanza che l'installazione del gazebo nell'area antistante l'esercizio commerciale era stata autorizzata dalla stessa Amministrazione con provvedimenti temporanei rinnovati nel corso degli anni e che, pertanto, in mancanza di fatti nuovi non appare giustificata un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come presupposto interessi e fatti che vanno ben oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale. Infatti, solo in simili casi il Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 6 marzo 2017, n. 311

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all'impugnativa della richiesta di pagamento del canone dovuto per l'occupazione del sottosuolo con cavi e condutture per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia. Deve, invece, ravvisarsi in conformità, tra le tante, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2016, la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all'approvazione del regolamento comunale e alla sua applicazione mediante l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del canone.

TAR SICILIA, Palermo, 1 febbraio 2017, n. 291

L'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia.

TAR LOMBARDIA, Milano, 20 febbraio 2017, n. 425

Prima dell'adozione del d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, nell'ambito della propria competenza legislativa, la Regione Lombardia ha stabilito il criterio della rilevanza dell'ISEE personale e non di quello familiare per l'accesso alle unità di offerte residenziali o semiresidenziali dei disabili gravi.
Pertanto, non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale in quanto nel sistema dell'art. 117 Cost., la ripartizione delle competenze legislative, con l'inerente figura della "competenza concorrente", riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni e non gli enti locali; pertanto, alla luce della normativa regionale richiamata il TAR conclude per l’illegittimità del regolamento comunale adottato in data 20 dicembre 2012 nella parte in cui, sostanzialmente, recupera per le prestazioni assistenziali la rilevanza dell'ISEE familiare ai fini della compartecipazione al costo della retta di degenza.

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 maggio 2017, n. 2599

Il principio maggioritario, in virtù del quale gli organi collegiali – ivi compresi quelli elettivi di governo degli enti locali – sono chiamati a deliberare almeno mediante la metà più uno dei propri componenti (fatta salva la possibilità di quorum più elevati), costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, a meno di deroghe espresse da parte di norme all’uopo emanate (in mancanza di allegazioni in tal senso, non rinvenibili nello Statuto comunale di Vitulazio).

TAR TOSCANA, Firenze, 10 febbraio 2017, n. 211

Le società ricorrenti, tutte esercitanti attività di trasporto con bus turistici, avevano impugnato la delibera della Giunta comunale di Firenze, di approvazione del disciplinare e del prospetto dei contrassegni allegato al disciplinare stesso, nella parte in cui disponeva che "dal 1 marzo 2016 gli abbonamenti dei contrassegni P e Q di cui alla citata deliberazione n. 00429/G/2012 sono revocati e per quelli con scadenza successiva a tale data si procederà al rimborso della quota non fruita".
Il Tar Toscana accoglie il ricorso relativamente alla censura lamentata dalle ricorrenti di pretermissione di qualunque confronto con gli operatori del settore prima dell'adozione dell'atto impugnato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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