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Ricorso alla decretazione d’urgenza per la riforma delle banche popolari: rigetto delle censure relative alla supposta mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e alla supposta eterogeneità delle misure introdotte (1/2017)

Sentenza n. 287/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/12/2016 – Pubblicazione in G. U. 28/12/2016

Motivo della segnalazione
La Corte rigetta le censure relative alla supposta violazione dell’art. 77 Cost. avanzate nei confronti dell’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 33, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale originato da un ricorso pesentato dalla Regione Lombardia.

La previsione, impugnata anche sotto distinti profili, ha riformato la disciplina delle banche popolari, modificando il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: TUB). Tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il menzionato ricorso sono dichiarate inammissibili o infondate. In particolare, la Corte respinge nel merito le censure relative alla supposta mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza e alla supposta eterogeneità delle misure introdotte con la disposizione impugnata, dando un’interpretazione restritiva (o quantomeno respingendo una diversa interpretazione, meno restrittiva, prospettata dalla Regione ricorrente) dei requisiti fissati nella sua recente giurisprudenza sulla materia (cfr. considerato n. 5 della decisione).
Nell’ordine, la Corte esamina per prima l’impugnazione per la supposta mancanza dei presupposti che giustificano la decretazione d’urgenza, che investe l’intero art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 e pertanto la complessiva riforma delle banche popolari attuata con tale disposizione. La censura supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la Corte ritiene che l’asserita violazione dell’art. 77 Cost. “ridondi” sul riparto delle competenze fra Stato e regioni: “la ricorrente indica [...] con sufficiente precisione, tra le competenze regionali sulle quali ridonderebbe la violazione dell’art. 77 Cost., quella in materia di «aziende di credito a carattere regionale», prevista dal terzo comma dell’art. 117 Cost.”. Tuttavia viene respinta nel merito.
Dopo aver ricordato che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione”, si osserva che, nel preambolo del d.l. n. 3 del 2015, il Governo fa riferimento “alle ragioni di straordinaria necessità e urgenza di avvio del processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei” e che “ulteriori e diffuse considerazioni sull’urgenza dell’intervento si rinvengono anche nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, ove è fatto riferimento anche alle forti sollecitazioni del Fondo monetario internazionale e dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica a trasformare le banche popolari maggiori in società per azioni”.
Secondo la Corte “tutte queste ragioni, che collegano le esigenze di rafforzamento patrimoniale, di competitività e di sicurezza delle banche popolari, sia all’adeguamento del sistema bancario nazionale a indirizzi europei e di organismi internazionali, sia ai noti e deleteri effetti sull’erogazione creditizia della crisi economica e finanziaria in atto, escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere”; e del pari “escludono che la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”.
Alle affermazioni della ricorrente “sulla natura non vincolante di eventuali indirizzi europei” la Corte oppone il rilievo per cui “le ragioni della decretazione d’urgenza non si identificano con la necessità di adeguare gli ordinamenti degli Stati membri al diritto europeo, ben potendo sussistere indipendentemente da essa”. In particolare, “il riferimento della Regione a risoluzioni del Parlamento europeo che invitano gli Stati membri ad adottare misure di promozione e di sostegno della struttura pluralista del mercato bancario e della cooperazione bancaria non dimostra la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione del Governo quanto alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza”. Infatti – nota la Corte - per un verso “gli «indirizzi europei» evocati nel preambolo sono contenuti negli atti normativi dell’Unione europea in materia di regolamentazione prudenziale, di sistema europeo di vigilanza unica bancaria e di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, e le finalità della riforma non sono incoerenti con essi”; per altro verso “la norma impugnata non persegue, come afferma ripetutamente la Regione, lo scopo di cancellare dal sistema bancario le banche popolari, ma si limita a disciplinare la forma giuridica di quelle, tra di esse, che hanno raggiunto dimensioni significative”. Infine, “non coglie nel segno neppure l’argomento della Regione ricorrente, secondo cui la normativa impugnata, in quanto recante una riforma di sistema, non sarebbe compatibile con i presupposti del decreto-legge”: “la normativa in esame, invero, non presenta una portata così ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario”; “per quanto essa incida significativamente su un particolare tipo di azienda di credito, resta pur sempre un intervento settoriale e specifico, non assimilabile dunque a un atto definibile come riforma di sistema”.
In secondo luogo, la Corte esamina e respinge nel merito la censura relativa alla supposta non omogeneità della stessa normativa, riferita all’intero contenuto del provvedimento, il quale introduce, oltre alle norme sulle banche popolari, misure in materia di portabilità dei conti correnti, di sostegno alle piccole e medie imprese innovative, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dalla cessione di beni immateriali, di prestito indiretto per investitori istituzionali esteri e di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. L’eterogeneità “non sussiste, poiché tutte le misure contemplate nella normativa oggetto di impugnazione possono essere ricondotte al comune obiettivo di sostegno dei finanziamenti alle imprese, ostacolati dalla straordinarietà della crisi economica e finanziaria in atto”.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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