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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2018)

TAR PUGLIA, Bari, 16 marzo 2018, n. 359

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani aveva disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale fosse consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura era stata imposta tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem.

Difetta, invero, una situazione attuale tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: e ciò noto essendo che il potere di emanare ordinanze di cui all'art. 50, comma 5 d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette bensì l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione (al di là della ritenuta imprevedibilità della situazione). Come anticipato, infatti, l'ordinanza si fonda (soltanto) sulla registrata scarsa igiene della Villa, dovuta all'incuria dei proprietari dei cani, che soltanto un efficace servizio di vigilanza (evidentemente, allo stato, non approntato) potrebbe scongiurare.
Quanto al contenuto dell’ordinanza il Collegio ritiene di non discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 30/3/17 n. 642, TAR Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502, oltre a TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752), secondo cui "l'ordinanza sindacale che rechi il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicché il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l'esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l'Amministrazione".
Tali considerazioni non possono essere ritenute recessive per il solo fatto che l'atto gravato interdice l'accesso dei cani alla sola Villa Comunale, lasciando accessibili altre zone verdi cittadine, né in considerazione dell'eventuale temporanea impossibilità di approntare un efficace servizio di controllo e repressione delle violazioni.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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