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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2018)

CONS. STATO, sez. V, 27 settembre 2018, n. 5546

Il Cons. Stato non ritiene censurabili le affermazioni della sentenza gravata concernenti la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento alla situazione descritta nell'atto impugnato, dovuta alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati, la cui permanenza determina, in effetti, una situazione di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.
Le affermazioni censurabili sono invece quelle riguardanti l'imputabilità all'amministrazione comunale della situazione di pericolo come venutasi a determinare nel corso del tempo e l'obbligo di provvedere in capo alla stessa Città di Guidonia Montecelio, sicché l'ordinanza impugnata è illegittima non nell'an ma nel quomodo, o meglio nell'individuazione del soggetto tenuto a provvedere all'ordine di sgombero del deposito cimiteriale ed (eventuale) avvio a cremazione dei cadaveri mummificati, ivi contenuto.

Determinante in proposito è il contenuto sia della relazione del dirigente prot. n. 14737 del 15 febbraio 2017, nella quale si comunicava al Commissario straordinario l'urgenza di adottare l'ordinanza ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, a fini di igiene pubblica, sia dell'ordinanza, adottata appunto dal Commissario straordinario, n. 79 del 18 febbraio 2017, indirizzata al dirigente dell'Area urbanistica ed assetto del territorio - Ufficio cimiteriale, per l'avvio a cremazione delle salme mummificate in deposito.
Non va nemmeno trascurato che, a seguito di tale ultimo provvedimento, il dirigente dell'area V del comune, con determinazione n. 3 del 22 febbraio 2017, ebbe a pubblicare un avviso relativo all'«avvio della procedura di scelta del contraente per trasporto e cremazione dei resti mortali mummificati giacenti in deposito presso il locale del cimitero» e che il responsabile dei servizi cimiteriali del Comune, con nota prot. n. 35398 del 14 aprile 2017, abbia dato atto dell'avvenuto stanziamento di somme in bilancio da parte del Comune, al fine di provvedere.
Non è contestato che le operazioni di esumazione/estumulazione delle 195 spoglie mortali ricoverate presso il deposito del cimitero siano state eseguite quando ancora la gestione del cimitero era in capo alla Città di Guidonia Montecelio. Pertanto, quest'ultima avrebbe dovuto completare il proprio operato, provvedendo alla definitiva destinazione dei resti (mediante cremazione ovvero mediante altro procedimento ordinario di conservazione dei cadaveri, in conformità alle disposizioni dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria).
Attesa l'inerzia del competenti uffici, una volta venutasi a creare l'emergenza di igiene pubblica ed emessa l'ordinanza commissariale del 18 febbraio 2017, il Dirigente dell'Area urbanistica ed assetto del territorio - Ufficio cimiteriale avrebbe dovuto darvi esecuzione, provvedendo all'avvio a cremazione delle 195 salme mummificate, ponendo a carico dell'ente comunale non solo i relativi oneri economici, ma anche gli adempimenti propedeutici e l'affidamento dell'attività materiale di cremazione (in conformità alle prescrizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
La circostanza che, con l'avvio della gestione del cimitero comunale, da parte di Socim per conto del Consorzio concessionario, a far data dal 2 marzo 2017, tutte le attività connesse a tale gestione siano state poste a totale carico -anche economico- del concessionario, non comporta affatto che sia "necessariamente" venuto meno l'ordine contenuto nella pregressa ordinanza commissariale, tanto da poter addebitare alla società subentrata nella gestione la (permanenza della) situazione di pericolo per la pubblica igiene - posta a fondamento dell'ordinanza del 18 febbraio 2017- che la stessa non aveva in alcun modo contribuito a determinare.
In mancanza dell'obbligo di provvedere in capo al concessionario, sono irrilevanti le diffide indirizzate al Consorzio Comor dall'amministrazione comunale, prima dell'adozione dell'ordinanza sindacale impugnata.
Risulta pertanto illegittima l'ordinanza sindacale n. 292 del 17 agosto 2017 che, pur in presenza di una situazione di emergenza di igiene pubblica a carattere locale, ne ha ordinato la rimozione al Consorzio Comor (ed alla società consorziata, incaricata della gestione, Socim s.r.l.), pur non avendo il concessionario alcun obbligo di provvedere, né per ragioni di fatto, essendo la situazione di pericolo imputabile esclusivamente agli uffici comunali (per la condotta tenuta nel corso della precedente gestione del cimitero e per l'inerzia seguita all'ordinanza del Commissario straordinario n. 79 del 2017), né per ragioni di diritto, non essendo l'ordine riferito ad alcuna attività contrattualmente posta a carico del concessionario.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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