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Statuto e principio di adeguata rappresentanza di genere nella composizione della Giunta (3/2018)

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 2 agosto 2018, n. 1508

Alcuni consiglieri avevano impugnato il decreto di nomina della Giunta del Comune di Carolei, tre uomini e una donna. Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 24 giugno 2017, il Sindaco aveva chiarito come lo Statuto comunale non consentisse la nomina di assessori esterni, mentre l’unica altra donna eletta in Consiglio comunale, Paola Bilotta, aveva rinunciato a tale nomina.

 

Il TAR ricorda, preliminarmente, che lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario, capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento e che, nell'ambito della gerarchia delle fonti, può essere considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493).
La previsione statutaria secondo la quale non è ammessa la nomina di assessori esterni, pertanto, non può impedire l’attuazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, e, ove fosse impeditiva di un’adeguata rappresentanza di entrambi i generi nella giunta comunale, dovrebbe essere, secondo il principio della gerarchia delle fonti, disapplicata.
Nel merito, deve trovare continuità quella giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406, che peraltro ha confermato TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 9 gennaio 2015, n. 1) secondo cui se è vero che la ratio della norma in questione è quella di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando in definitiva che l'esercizio delle funzioni politico - amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (così assicurando anche con riferimento all'accesso alle cariche elettive il principio di uguaglianza predicato dall'art. 3 della Costituzione), d'altra parte anche il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico-amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall'art. 1, sia con riferimento al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
L'applicazione della prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non può pertanto in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi.
Il giusto contemperamento dei due delineati principi costituzionali che vengono in gioco (e cioè il limite intrinseco, logico-sistematico, di operatività della norma in questione) può ragionevolmente rintracciarsi nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in una altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare.
La coerenza sistematica dell'ordinamento, la necessità di colmare eventuali lacune e di comporre inammissibili situazioni di contraddittorietà oltre che quella di evitare qualsiasi elusione della norma, impongono poi di ritenere che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba essere risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo, non potendo consentirsi che mere situazioni soggettive o contingenti, come quelle che possano - per esempio - derivare dall'applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali o che attengano alle modalità di elezione degli stessi ovvero dipendere dalla mancanza di candidati di piena ed esclusiva fiducia del sindaco, possano legittimare la deroga alla sua concreta applicazione.
Nel caso di specie, non solo non è evidentemente rispettata la quota di genere prevista dalla legge, ma non risulta svolta alcuna istruttoria volta a esplorare la possibilità, previa disapplicazione dello Statuto comunale, di nominare un assessore appartenente al genere meno rappresentato.

Osservatorio sulle fonti

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