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Novità della Provincia di Trento (1/2018)

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento nel periodo dicembre 2017-marzo 2018 si segnalano, in particolare, due leggi di modifica alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) e un ricorso di costituzionalità, proposto in via principale.

 

Legge Provinciale 12 marzo 2018, n. 4
“Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna”. B.U. 15 marzo 2018, n. 11, suppl. n. 4

La legge mira a promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature.
A tal fine si prevede che:
- in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. La vecchia regola prevedeva che in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi potesse essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva debba garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento.
- L’ Ufficio centrale circoscrizionale, incaricato dell’esame e dell’approvazione delle candidature, verifichi, fra le altre cose, che le candidature siano elencate rispettando il criterio di alternanza tra uomini e donne (previsto dall'articolo 25, comma 6 bis), ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. Verifica, inoltre, che le liste rispettino il criterio di parità tra uomini e donne (previsto dall'articolo 25, comma 6 bis), ed eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo.
- In riferimento all’espressione del voto per l’elezione dei consiglieri regionali, i voti di preferenza passino da tre a due. Se l’elettore esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Legge Provinciale 19 gennaio 2018, n. 1
“Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità”. B.U. 22 gennaio 2018, n. 3, straord. n. 1

L’art. 17 prevedeva tra le cause di incompatibilità con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l’incarico di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti (art. 1, co. 4, b). La previsione è integrata con il comma b bis), riferito al legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione.
Alla lettera d), poi, l’incompatibilità di “colui che, in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società, sia legato alla Regione, alle province autonome di Trento o Bolzano da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti” è estesa a chi sia legato, dagli stessi contratti, anche a società controllate dalla Regione o dalle Province, o a enti locali.


Ricorso n. dd. G.U. 2018, 1ª serie speciale n. [DATI NON ANCORA DISPONIBILI]
Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto di impugnazione è l’art. 1, co. 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che abroga il co. 483 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). L’abrogazione comporta il venir meno della clausola di esclusione delle Province autonome dall’applicazione del sistema delle sanzioni (e dei premi) previste per il mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio. La conseguente estensione del sistema sanzionatorio contrasta con il quadro statutario delle competenze in materia di ordinamento finanziario. In riferimento ai comuni, l’applicazione della disposizione statale che definisce la sanzione conseguente al mancato rispetto dell’obiettivo del saldo contrasterebbe con precise attribuzioni poste in capo alla Provincia dallo Statuto speciale. In particolare: la competenza esclusiva, legislativa ed amministrativa nella materia della finanza locale (articoli 80 e 81 St.; decreto legislativo 268 del 1992) e la funzione di coordinamento della finanza pubblica rispetto ai comuni del rispettivo territorio, nonché agli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale, che costituiscono il sistema territoriale integrato (art. 79, commi 1 e 3, Statuto).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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