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Potestà regolamentare comunale in tema di installazione delle stazioni radio (1/2019)

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd. 7 gennaio 2019, n. 9

Il comune appellante insisteva sull'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto illegittimi gli artt. 7 e 9, comma 2, e l'allegato C) del regolamento del Comune di Cammarata di gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio.
Per appellante con l'art. 7 del regolamento non sono stati posti generici divieti o limitazioni, che si traducessero in un divieto assoluto e generico delle installazioni di cui si tratta, ma sono stati dettati criteri per la localizzazione degli impianti sulla base di un ordine di priorità, come indicato dall'art. 5 del regolamento.


Si sarebbe quindi proceduto all'individuazione di aree sensibili divise in aree sensibili di tipo A e aree sensibili di tipo B e che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il divieto di installazione operi all'interno delle aree sensibili di tipo B qualora, con l'installazione, vengano superati i valori di emissione, di cui agli obiettivi di qualità riportati nell'allegato B del decreto attuativo.
Quanto poi all'allegato C) al regolamento, osserva il Comune che con esso vengono indicati i siti disponibili presso cui è possibile autorizzare l'installazione di impianti, senza tuttavia che tale indicazione possa considerarsi tassativa.
Per il Consiglio di giustizia amministrativa il motivo di appello è infondato e condivisibile la motivazione del giudice di prime cure per cui il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia ed urbanistica adottare misure che costituiscono una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato; e ancora le disposizioni comunali "sono infatti funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da emissioni radioelettriche, che l'art. 4 l. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con DPCM su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della salute". Va infine ancora osservato che “l'art. 90 del d.lgs. 259/03 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno carattere di pubblica utilità, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche", come già ritenuto dallo stesso giudicante con l'ordinanza 543 del 5.7.2006.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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