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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2019)

CONS. STATO, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580

L’appello aveva ad oggetto sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro il Sindaco del Comune di Frosolone, nonché contro lo stesso Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Molise, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 27 giugno 2016. Con detta ordinanza, emessa per motivi igienico-sanitari e a salvaguardia della salute pubblica, il Sindaco aveva ordinato di provvedere ad eseguire i necessari interventi atti a convogliare direttamente nella pubblica fognatura i reflui domestici derivanti dalle abitazioni site nel centro urbano del Comune di Frosolone (IS), in via Vico Stella.


A riscontro della fondatezza del secondo motivo di appello, quanto ai presupposti, alle condizioni ed alle modalità di esercizio del potere riconosciuto ai sindaci dagli artt. 50 e 54 del T.U. n. 267 del 2000, la Sezione ribadisce i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui:
- presupposti per l'adozione dell'ordinanza sindacale sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3727, tra le altre);
- nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti (Cons. Stato, VI, 10 dicembre 2018, n. 6951), o comunque la proporzionalità del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 aprile 2018, n. 2535), non essendo possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369);
- il potere di ordinanza, inoltre, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 21 febbraio 2017, n. 774, che richiama, nello stesso senso, i precedenti di cui a Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).
Nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza aventi i caratteri su evidenziati, atteso che:
- la sussistenza di un pericolo grave, attuale ed imminente connesso ad una situazione di emergenza non è stata nemmeno prospettata nel provvedimento impugnato, che si limita a constatare che "è necessario procedere alla eliminazione dello stato di pregiudizio ivi esistente al fine di prevenire eventuali problematiche di natura igienico-sanitario e nel contempo garantire la tutela e salvaguardia della salute pubblica": il pericolo per la pubblica salute è quindi prefigurato in termini futuri ed eventuali, senza che risulti che lo "stato di pregiudizio" attualmente constatato nella nota dell'ARPA richiamata nell'ordinanza (su cui si tornerà) compromettesse, già all'epoca, la pubblica incolumità tanto da determinare un'emergenza sanitaria;
- non è prospettata l'impossibilità di fare ricorso all'attività ordinaria dell'amministrazione comunale in tema di gestione del territorio ed igiene urbana;
- la misura imposta non ha carattere temporaneo, né è provvisoriamente volta a tamponare la (ipotetica) situazione emergenziale, in attesa di definire l'assetto del territorio previa instaurazione di procedimento amministrativo in contraddittorio con gli interessati, anche in ragione di quanto detto sopra a proposito degli ordinari poteri di amministrazione attiva affidati agli uffici comunali ed ai loro dirigenti; piuttosto, l'attività che si impone di eseguire si configura come anticipatoria in via definitiva di un assetto permanente dei luoghi, mediante realizzazione di nuovi scarichi da allacciare alla rete fognaria comunale;
- risulta per tabulas la permanenza della medesima situazione dei luoghi da lungo tempo prima dell'adozione dell'ordinanza del 2016, quanto meno dagli accertamenti svolti dal Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione - sede di Isernia e dalla ASL n. 1 Pentria di Isernia di cui alle note n. 774 del 20 maggio 2000 e n. 2859 del 22 luglio 2000, senza che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza di primo grado, risulti un particolare aggravamento dello stato di degrado, essendosi piuttosto ivi sottolineato che "la situazione è rimasta immutata" (sia pure in ragione dell'inottemperanza degli interessati alla diffida n. 3767 del 29 maggio 2000);
- i riferimenti contenuti nella nota prot. n. 6408 del 30 ottobre 2014 alla necessità di adottare "tutte le iniziative volte al ripristino della funzione originaria della servitù a uso dei confinanti delle abitazioni, oggetto dell'accertamento, e quindi al corretto utilizzo del cunicolo che dovrà essere destinato esclusivamente alla raccolta delle acque meteoriche" e lo scopo dell'invocato intervento espressamente indicato nel "fine di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari lamentati dalla ricorrente, signora Ma. Ma. Ca. [...]" inducono ad escludere, oltre, come detto, la sussistenza di una situazione di pericolo grave ed attuale, la riferibilità alla salute pubblica del potenziale pregiudizio. Nella situazione quale emerge dalla motivazione dell'ordinanza sindacale e della nota dell'ARPA su cui essa si fonda non si rinvengono i presupposti per l'esercizio del potere riconosciuto al sindaco dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 per fronteggiare un'emergenza sanitaria o di pubblica igiene, quanto piuttosto i presupposti per l'attivazione di un'azione civile a rilevanza esclusivamente privatistica.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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