Archivio rubriche 2020

Provincia Autonoma di Bolzano ed emergenza COVID-19 (2/2020)

  1. Le ordinanze del Presidente della Provincia nella c.d. fase 1

Analogamente agli altri enti regionali, anche la Provincia autonoma di Bolzano non ha mancato di adottare specifiche misure per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo strumento utilizzato per la relativa adozione è stato, prevalentemente, quello delle ordinanze contingibili e urgenti, con l’adozione di 24 ordinanze del Presidente della Provincia dal 23 febbraio al 2 maggio 2020.

di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

 

N.1 del 23.02.2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso con patologie derivanti da agenti virali” (https://www.camera.it/temiap/2020/02/25/OCD177-4311.pdf): anno scolastico; istruzione; università; misure di contenimento e gestione; quarantena;)

N.2 del 26.02.2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”

(https://liceotoniolo.bz.it/static/document/1582829396_1058046_PROT_PROV_BZ_260220201578246732.pdf): anno scolastico; istruzione; università; misure di cautela; attività produttive; trasporto;)

N.3 del 03.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

(https://liceotoniolo.bz.it/static/document/1583269850_Dringlichkeitsmassnahme_Ordinanza_Nr3_03032020779364296.pdf): misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro; sanificazione;)

N.4 del 4 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/BO/BO112001188769.pdf): lavoratori dipendenti; lavoro agile; procedimenti amministrativi;

N. 5 del 05.03.2020, quasi immediatamente revocata dalla successiva ordinanza: N. 6 del 9.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/BO/BO112001188770.pdf) di revoca della precedente ordinanza n. 5/2020, che ordina l’applicazione sul territorio provinciale delle misure indicate nel DPCM 8 marzo 2020 che vengono elencate anche al fine di favorire la più completa conoscibilità ai gruppi linguistici del territorio: misure di cautela; misure di contenimento e gestione; limitazione libertà di riunione; giochi; cultura; ristorazione; attività commerciali; sport; istruzione; università; didattica a distanza; anziani; lavoro agile; lavoratori dipendenti; attività giudiziaria; limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di religione; misure di cautela; obbligo comunicazione; misure organizzative; enti locali

N.7 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/BO/BO112001188782.pdf) volta, ad integrazione dell’ordinanza n. 6 del 09.03.2020, ad ordinare l’applicazione sul territorio provinciale delle misure urgenti indicate nel DPCM 9 marzo 2020 esattamente elencate anche al fine di favorire la più completa conoscibilità ai gruppi linguistici del territorio. Reca altresì la raccomandazione ai turisti, ospiti, villeggianti e tutte le altre persone presenti sul territorio provinciale che non hanno la propria residenza in Alto Adige, di rientrare alla propria residenza, affinché possano eventualmente beneficiare delle prestazioni dei propri medici di base o pediatri di libera scelta. Misure di cautela; misure di contenimento e gestione; limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di riunione; turismo; istruzione; cultura; concorsi; ristorazione; attività commerciali; sport; enti locali

N.8 del 12 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N2/N2112001188808.pdf) ad integrazione delle due precedenti ordinanze, ordina l’applicazione sul territorio provinciale delle misure urgenti indicate nel DPCM 9 marzo 2020 esattamente elencate anche al fine di favorire la più completa conoscibilità ai gruppi linguistici del territorio. Misure di cautela; misure di contenimento e gestione; attività commerciali; ristorazione; agricoltura; assicurazioni; trasporto; lavoro agile; salute e sicurezza sul lavoro; sanificazione;

N.10 del 16.03.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/11/N4/N4112001188828.pdf): revoca delle precedenti ordinanze n. 6/2020, n. 7/2020, n. 8/2020 e n. 9/2020. Misure di cautela; misure di contenimento e gestione; limitazione libertà di riunione; attività commerciali; ristorazione; agricoltura; assicurazioni; trasporto; attività lavorative; lavoro agile; salute e sicurezza sul lavoro; sanificazione; limitazione libertà di circolazione; sport; lavoratori dipendenti; eventi pubblici; cultura; limitazione libertà di religione; concorsi; limiti orari

N.11 del 21 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ricognizione delle misure destinate alla popolazione attualmente in vigore”, (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/12/N4/N4122001.pdf) è emanata in ragione del decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2020: limitazione libertà di circolazione; parchi; sport; attività produttive; limiti orari; misure organizzative; dispositivi di protezione; misure di contenimento e gestione; misure di cautela  

N.12 del 23.03.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/12/N4/N4122001.pdf): attività produttive; lavoro agile; istruzione; cultura

N.13 del 23.03.2020 “Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/13/N1/N1132001188858.pdf): procedimenti amministrativi; sospensione termini

N.14 del 26.03.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – sospensione scadenze pagamenti tributi comunali, tariffe comunali, rette delle scuole dell’infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/13/N1/N1132001188857.pdf ): tributi; sospensione termini

N.15 del 28/03/2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/13/N5/N5132001188867.pdf): attività produttive

N.16 del 02.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/14/N2/N2142001188884.pdf): sport; mascherine; dispositivi di protezione; attività commerciali; limitazione libertà di circolazione;  

N.17 del 03.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – rettifica” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/14/N3/N3142001188902.pdf): mascherine; dispositivi di protezione

N.18 del 06.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/14/N5/N5142001188912.pdf): dispositivi di protezione; attività commerciali

N.19 del 07.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/14/N7/N7142001188915.pdf): limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di riunione;

N.20 del 13.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/15/N1/N1152001188926.pdf): limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di riunione;

N.21 del 18.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/16/N4/N4162001188952.pdf): limitazione libertà di circolazione; salute e sicurezza sul lavoro;

N.22 del 21.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/16/N5/N5162001188976.pdf): dispositivi di protezione;

N.23 del 26.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/17/N1/N1172001188996.pdf): limitazione libertà di circolazione; sport; attività commerciali; ristorazione

N.24 del 02.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/18/N2/N2182001189038.pdf): limitazione libertà di circolazione; mascherine; disabilità; limitazione libertà di riunione; quarantena; sport; misure di cautela; limitazione libertà di religione

  1. La c.d. fase 2 e la legge prov. 8 maggio 2020, n. 4

A differenza degli altri enti regionali, la Provincia di Bolzano ha fatto uso anche dello strumento legislativo, che è stato preferito per smarcarsi dalle misure restrittive assunte dal Governo nella c.d. fase 2.

La scelta è imputabile non tanto alla volontà di coinvolgere l’assemblea legislativa nell’adozione di misure dall’impatto significativo sui diritti dei cittadini e sull’economia locale, quanto dalla volontà politica di profittare della natura e dei tempi del controllo sulle leggi regionali davanti alla Corte costituzionale, più favorevole per l’ente rispetto al sistema di impugnativa davanti al giudice amministrativo delle ordinanze presidenziali.

Il 30 aprile la Giunta ha presentato il disegno di legge n. 52/20 recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”. Lo stesso giorno il ddl è stato inviato al Consiglio dei Comuni, per ottenerne il parere, e assegnato alla I Commissione permanente, per la relativa trattazione. La successiva discussione in aula si è svolta il 7 e 8 maggio, per concludersi con l’approvazione ad ampia maggioranza (28 voti favorevoli; 1 contrario e 6 astensioni). Lo stesso giorno è stata promulgata, pubblicata ed è entrata in vigore la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività” (http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/219582/legge_provinciale_8_maggio_2020_n_4.aspx?view=1&a=2020&in=25).

Nonostante le contestazioni sollevate dal Ministro per gli affari regionali immediatamente dopo l’approvazione e la manifestata intenzione di ricorre alla Corte costituzionale, la legge provinciale non è stata impugnata dal Governo nei 60 giorni previsti dall’art. 127 Cost.

La legge nasce dalla contrarietà del governo provinciale alla proroga indifferenziata del lockdown su tutto il territorio nazionale, ritenendo che tale modalità non tenesse irragionevolmente conto delle diverse condizioni ed esigenze di ciascun contesto regionale. La Giunta Provinciale, quindi, “dopo attente valutazioni sulla situazione epidemiologica locale, nonché del comportamento tenuto sinora dalla popolazione altoatesina”, ritenendo di poter fare affidamento “sull’elevato senso di responsabilità dimostrato dalle persone, capaci di adattare la propria routine/vita quotidiana, rispettando le misure di prevenzione sanitaria, che saranno necessarie nel lungo periodo, finché lo stato di emergenza non sarà definitivamente cessato”, ha presentato il predetto disegno di legge.

Come evidenziato all’art. 1, la legge si propone di disciplinare la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus. La ripresa delle attività e delle libertà di movimento è condizionata all’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla legge.

La Giunta provinciale è autorizzata, tramite l'Agenzia per la Protezione civile e nei limiti ritenuti necessari, a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a potenziare i servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al Piano sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi per la salute della popolazione connessi all’emergenza sanitaria.

Per le misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità la legge provinciale richiama le norme statali emergenziali in vigore. Alla ripresa delle attività in Provincia di Bolzano si provvede come indicato ai commi da 6 a 37.

Negli spostamenti nel territorio della provincia viene mantenuto il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e l’utilizzazione, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, di protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine sono esonerate dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali. Gli spostamenti all’interno del territorio provinciale e, previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e non necessitano di autocertificazione o di motivazione, mentre si può uscire dalla Regione solo per ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare il proprio compagno o la propria compagna o i propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l’ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica.

Le attività sportive e motorie sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure indicate nell’allegato A. Tali attività, come anche l’attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione che i bambini siano accompagnati e nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.

Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, trovano applicazione le norme statali emergenziali in vigore.

Per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Provincia, in cui non può avvenire alcun contatto diretto dei partecipanti, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Provincia.

Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui all’allegato A, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale.

A decorrere dall’entrata in vigore della legge le attività commerciali al dettaglio sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

In particolare: a decorrere dall’11 maggio 2020 sono riaperte, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza: le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi; i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili,

A decorrere dal 25 maggio 2020 si prevede la riapertura, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza, delle strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale e delle attività turistiche; degli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Dall’entrata in vigore della legge è, poi, disposta la riapertura di tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull’intero territorio provinciale, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali allegati alla legge.

Salvo alcune eccezioni previste nei successivi commi (21-28), per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore.

L’offerta dei servizi di assistenza e accompagnamento in favore delle famiglie è resa possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, anche con avvio graduale per le diverse tipologie di servizio.

Tale offerta è subordinata al rispetto di una serie di condizioni da parte del gestore:

  1. nel caso di bambini con età fino a sei anni le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale di assistenza. Nel caso di bambini con età dai sei anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale di assistenza;
  2. i gruppi dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
  3. nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
  4. le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle immediate vicinanze e senza l’utilizzo di mezzi di trasporto di gruppo pubblici;
  5. le condizioni di salute dei bambini partecipanti devono essere valutate con l’aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate;
  6. lo stato di salute del personale e dei partecipanti deve essere monitorato giornalmente sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
  7. il personale e i partecipanti a partire dai sei anni usano dei dispositivi di protezione in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
  8.  i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
  9.  nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo di locali e materiali il gestore si attiene in maniera rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previste ordinariamente e in relazione all’emergenza SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
  10. nell’ammissione alle iniziative deve essere data la precedenza a quei bambini i cui genitori non possono garantire per motivi lavorativi l’assistenza dei propri figli o ad altre specifiche indicazioni assistenziali.

Nelle situazioni in cui risulta strettamente necessaria un’assistenza, ma questa non risulti possibile, possono essere previste forme di assistenza di tipo individuale o comunque tali da garantire la necessaria sicurezza, anche derogando dai criteri normalmente previsti per i servizi dalla legge prov. 17 maggio 2013, n. 8.

A decorrere dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, fino al termine delle attività formative con i bambini nelle scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole secondo il calendario scolastico, è possibile offrire un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità per l’attivazione del servizio, comprese le iscrizioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle scuole dell’infanzia e delle scuole.

Tale servizio di emergenza viene progettato e realizzato dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole primarie. La realizzazione spetta al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e al personale docente delle scuole primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro stato giuridico.

Lo svolgimento di tali attività è subordinato al rispetto di specifiche condizioni da parte delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, che possono essere ulteriormente precisate ed integrate:

  1. nella scuola dell’infanzia le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, escluso il personale pedagogico. Nella scuola primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di massimo sei partecipanti, escluso il personale docente;
  2. i gruppi di bambini dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
  3. anche il personale pedagogico e il personale docente che realizzano il servizio di emergenza, rimangono il più possibile costanti;
  4. nello svolgimento delle attività non possono essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
  5. le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo;
  6. la posizione e l’ammissione alle iniziative degli aventi diritto al servizio di emergenza hanno luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e al numero dei posti disponibili;

Il servizio di emergenza attivato presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie può essere frequentato anche da bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i gradi di scuola che, in base al loro handicap, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore o da una collaboratrice all’integrazione.

Per gli alunni e le alunne che nell’anno scolastico corrente dovranno sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le scuole possono offrire attività di consulenza per l’apprendimento in presenza. Le scuole professionali possono organizzare i tirocini prescritti per il conseguimento della qualifica professionale. Lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni che possono essere precisate ed integrate:

  1. sono previsti gruppi di massimo sei alunne e alunni;
  2. Il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il più possibile costante, anche in caso di cambio dei docenti;
  3. l’offerta della consulenza per l’apprendimento in presenza è organizzato in modo tale da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza di almeno due metri.

L’offerta dei servizi sociali previsti dalla legge prov. 30 aprile 1991, n. 13, sospesi o offerti in forma ridotta, è possibile a partire dall’entrata in vigore della legge. La Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le modalità attraverso un piano di riattivazione dei servizi, in analogia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i servizi sociali a favore delle persone con disabilità.

Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

L’assessore provinciale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dall’assessore provinciale competente alla mobilità e trasporti.

Gli enti di cui all’art. 79 dello Statuto d’autonomia possono effettuare le sedute degli organi collegiali in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi e anche in deroga alla disciplina ordinariamente applicabile. È in ogni caso necessario assicurare il rispetto dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della comunicazione di convocazione almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche in forma di pubblicazione successiva della registrazione della seduta, per i consigli comunali o le assemblee comprensoriali, e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario/della segretaria comunale, comprensoriale o segretario/segretaria generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente del Consiglio comunale o dell'Assemblea comprensoriale oppure il/la Presidente di altro organo collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzionamento della seduta.

In relazione alle misure previste dalla legge le sindache e i sindaci altoatesini, nell’ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Provincia.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’art. 2 ha previsto l’istituzione di una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell’andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione e cura, l’adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività, anche limitatamente ad aree circoscritte all’interno del territorio provinciale. La commissione propone altresì misure utili a ridurre il rischio di contagio. La commissione è composta da almeno cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l’epidemiologia, la virologia, la statistica nonché l’igiene e sanità pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di organi collegiali, e rimane in carica per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2. Il membro più anziano della commissione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della commissione. Funge da segretario/segretaria un impiegato/una impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale Salute. La commissione può elaborare principi e parametri per il monitoraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

Le strutture preposte ai controlli sul rispetto delle prescrizioni della legge forniscono costantemente alla commissione di esperti ed esperte gli esiti delle attività espletate.

  1. Le ordinanze più recenti

Dopo la legge prov. 4/2020 sono state adottate da parte del Presidente della Provincia altre 8 ordinanze contingibili e urgenti:

N.25 del 14.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/20/N1/N1202001189098.pdf): limitazione libertà di religione

N.26/2020 del 19.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/20/N3/N3202001189114.pdf): limitazione libertà di circolazione; salute e sicurezza sul lavoro; organi collegiali; videoconferenza; sport; giochi; trasporto; disabilità; benessere; vigili del fuoco;  agricoltura;

N.27 del 22.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/21/N2/N2212001189130.pdf): limitazione libertà di religione

N.28 del 22.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/21/N2/N2212001189131.pdf): benessere; istruzione; baby-sitting;

N.29 del 06.06.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/23/N2/N2232001189177.pdf): eventi pubblici; misure di cautela; misure di condizionalità; attività giudiziaria; istruzione.

N.30/2020 dell’11.06.2020Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/24/N1/N1242001189214.pdf): baby-sitting; istruzione;

N.31/2020 del 17.06.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/25/N1/N1252001189251.pdf): limitazione libertà di circolazione; limitazione libertà di religione

N.32/2020 del 26.06.2020 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”

(http://www.regione.taa.it/burtaa/it/parte123.aspx?&numeroid=15236&anno=2020): turismo; eventi pubblici; sport

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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