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Il difetto di omogeneità delle modifiche introdotte con la legge di conversione: la Corte ribadisce alcuni punti relativi alla possibile violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. (1/2020)

Sentenza n. 227/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 29/10/2019 – Pubblicazione in G. U. 30/10/2019, n. 44 

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del d.l. 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella l. n. 127/2010, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

La questione scaturisce da più ordinanze di rimessione.
Secondo i vari giudici rimettenti, «l’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2010, nell’introdurre in favore del subvettore un’azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada, presenterebbe un contenuto del tutto eterogeneo rispetto a quello iniziale del decreto-legge, originariamente recante, come indicato dal titolo, disposizioni urgenti per assicurare – nel periodo di maggior traffico estivo – la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, e incidenti sull’assetto societario dei soggetti coinvolti dalla procedura di dismissione del capitale della società Tirrenia di Navigazione spa, sulla loro responsabilità e sui loro rapporti patrimoniali.» (il passaggio qui riportato è al punto 1 del ‘considerato in diritto’).
La previsione de qua sarebbe quindi «completamente disomogenea rispetto ad oggetto e scopi originari del provvedimento d’urgenza», ponendosi quindi in contrasto con quanto previsto dall’art. 77, II comma, Cost. (ibidem).
La Corte ha giudicato infondata la questione.
Nel farlo, essa ha previamente ribadito che «la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata» e che «un difetto di omogeneità, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014). Si è, inoltre, affermato che solo la palese «estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge» (sentenza n. 22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge» (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181 del 2019).» (così al punto 4.1 del ‘considerato in diritto’).
Ancora: con la sentenza 32 del 2014, richiamata nella pronuncia qui richiamata, la Consulta aveva chiarito che la coerenza fra il testo originario della legge di conversione e le disposizioni sopraggiunte può essere valutata sia da un punto di vista materiale e oggettivo, sia da un punto di vista funzionale e finalistico. Nel caso di specie, mancano elementi che consentano di argomentare in maniera persuasiva circa l’estraneità o l’intrusività della disciplina inserita con la legge di conversione nel testo normativo originario. La Consulta, quindi, conclude che «Sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere perciò esclusa l’evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge.» (così il punto 4.2 del ‘considerato in diritto’).

Osservatorio sulle fonti

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