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Tardivo recepimento di norme europee e sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza in vista dell’emanazione di un decreto-legge (3/2020)

Sentenza n. 149 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 13/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2020 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 149/2020 ha rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172. Secondo il giudice rimettente, tale disposizione si sarebbe posta in contrasto con l’art. 77 Cost., con particolare riguardo all’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per l’adozione di un decreto-legge.

La disposizione censurata – contenuta, come si è detto, in un decreto-legge, modifica gli artt. 15-bis e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, estendendo l’attività d’intermediazione del diritto d’autore, in precedenza riservata alla Società italiana autori ed editori (SIAE), anche agli altri organismi di gestione collettiva (OGC), come definiti dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Il giudice rimettente lamentava una violazione dell’art. 77 Cost. Da un lato, infatti, in considerazione della natura di riforma ordinamentale della modifica del sistema d’intermediazione, risulterebbero insussistenti i presupposti di necessità e urgenza richiesti per il ricorso alla decretazione d’urgenza. Per di più, tale riforma, rinviando a ulteriori misure attuative, non sarebbe neppure immediatamente applicabile. Dall’altro lato, se è vero che il d.l. n. 147/2018 risponde a una ratio non univoca ma pur sempre riconducibile a esigenze indifferibili in ambito finanziaria, il censurato art. 19 risulterebbe chiaramente disomogeneo in termini contenutistici.

Il giudice delle leggi ricorda che il d.lgs. n. 35/2017, che ha riformato la disciplina dell’intermediazione del diritto d’autore, recepiva a sua volta la direttiva 2014/26/UE (c.d. direttiva Barnier). Tale direttiva, pur non affrontando direttamente il tema del monopolio legale degli OGC nei rispettivi paesi di origine, ha tuttavia posto le basi per la sua graduale erosione. In Italia, però, il d.lgs. n. 35/2017 ha inizialmente fatto salva la riserva alla SIAE per l’attività d’intermediazione nella gestione dei diritti d’autore. Il d.lgs. n. 35/2017 è stato emanato in ritardo rispetto al termine fissato per il recepimento della direttiva Barnier: nel corso dei contatti con le istituzioni italiane, prodromici all’apertura di una procedura d’infrazione, gli interlocutori europei hanno formulato perplessità riguardo alla scelta di mantenere il monopolio legale. In un primo momento, la normativa di recepimento è entrata in vigore senza variazioni; nel frattempo, veniva archiviata la procedura d’infrazione già avviata. L’art. 19 del d.l. n. 148/2017 è intervenuto per aprire l’attività d’intermediazione dei diritti d’autore a OGC diversi dalla SIAE. Alla luce di questa ricostruzione, la Corte ritiene che il decreto-legge che ha posto le basi del superamento del monopolio legale della SIAE non sia manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 77 Cost.

La Corte aveva già affermato che “la necessità di introdurre nell’ordinamento interno misure regolatrici, volte a dare attuazione agli obblighi comunitari” – per di più a seguito di “una lunga trattativa” – “rende non manifestamente implausibile la valutazione governativa … in ordine al ricorso alla decretazione d’urgenza” (sentenza n. 272/2005; v. anche la sentenza n. 398/1998). Nel caso della direttiva Barnier, l’archiviazione della procedura d’infrazione già avviata si può spiegare in virtù della rapida modifica del d.lgs. n. 35/2017, effettuata con d.l. n. 148/2017.

L’esigenza di superare prevenire procedure d’infrazione per mancata attuazione di norme europee, che in una precedente pronuncia portava la Corte a concludere nel senso della coerenza interna di un decreto-legge sottoposto al suo scrutinio (sentenza n. 244/2016), in questo caso la induce a escludere la carenza evidente dei presupposti di necessità e urgenza.

Esaminando gli altri argomenti addotti dal giudice rimettente, la Corte ricorda che la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge. Con riguardo all’omogeneità del d.l. n. 148/2017, infine, questo è un tipico caso di “decreto fiscale”, che contiene interventi indifferibili discussi dal Parlamento parallelamente alla legge di bilancio: tale è dunque la ratio unitaria di questo provvedimento governativo “ab origine a contenuto plurimo”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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