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Sulla scia dell’ordinanza sul “caso Cappato”: la Corte rinvia la decisione, in materia di sanzioni penali per diffamazione a mezzo stampa, ad una successiva udienza, per lasciare tempo al legislatore «in uno spirito di leale collaborazione istituzionale»

Ordinanza n. 132 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 26/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

Nel caso che ha dato origine all’ordinanza qui segnalata, la Corte costituzionale è stata chiamata in via incidentale a giudicare sulla compatibilità con l’art. 21 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con la CEDU, e in particolare con il suo art. 10, quale norma interposta ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. (parametri a cui una delle ordinanze di rinvio aggiunge i principi di offensività del reato, di cui all’art. 25 Cost., e quello di rieducatività della pena, di cui all’art. 27, comma 3, Cost.), della disciplina sanzionatoria in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La decisione è interessante, in primo luogo, per l’ampia trattazione in essa contenuta dei temi relativi alla rilevanza costituzionale (e convenzionale) della libertà di manifestazione del pensiero (e, al suo interno, della libertà di stampa), di cui si sottolinea la valenza fondamentale ai fini del funzionamento di un sistema democratico e la sua bilanciabilità con altri beni di rilevanza costituzionale.

Risulta altresì rilevante per gli ampi richiami alla giurisprudenza della Corte Edu e, indirettamente, quindi, alle questioni concernenti il rapporto tra l’ordinamento italiano con il diritto internazionale pattizio e, in particolare, con la CEDU.

Infine – e forse si tratta della ragione di maggiore interesse – la decisione si pone, sul piano procedimentale, sulla scia della nota ordinanza sul “caso Cappato” (la n. 207/2018), dal momento che il giudice delle leggi  rinvia la decisione ad una successiva udienza, al fine di lasciare al legislatore, considerato anche il rilevante numero di proposte di legge in tema che risultano depositate in Parlamento, di intervenire per realizzare il bilanciamento opportuno tra libertà di stampa e diritto alla tutela della reputazione delle persone che risultino oggetto di diffamazione.

Testualmente, la Corte afferma, nel lungo passaggio finale del Considerato in diritto che qui si ritiene opportuno riportare:

«Il “compito naturale” di questa Corte è quello di verificare ex post, su sollecitazione dei giudici comuni, la compatibilità delle scelte compiute dal legislatore con la Costituzione (ordinanza n. 207 del 2018) e, mediatamente, con gli strumenti internazionali al cui rispetto l’ordinamento si è vincolato, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. Un compito al quale anche in questa occasione questa Corte non può e non intende sottrarsi, ma che – rispetto alle possibilità di intervento di cui dispone il legislatore – sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisori; con il connesso rischio che, per effetto della stessa pronuncia di illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppur essi stessi di centrale rilievo nell’ottica costituzionale (per analoghe preoccupazioni, si veda ancora l’ordinanza n. 207 del 2018).

Considerato allora che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere, questa Corte ritiene opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottopostele a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali sopra illustrati.

Rimarranno nel frattempo sospesi anche i giudizi a quibus. Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se eventuali questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame analoghe a quelle in questa sede prospettate debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate alla luce dei principi sopra enunciati, così da evitare, nelle more del giudizio di costituzionalità, l’applicazione delle disposizioni censurate (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 207 del 2018)».

Osservatorio sulle fonti

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