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La Corte costituzionale ritorna sul principio del ‘best interest of the child’ (3/2020)

Sentenza n. 102 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 29/05/2020 - pubblicazione in G.U. 03/06/2020 n. 23

Motivo della segnalazione

Con la decisione che qui si segnala, la Corte costituzionale ritorna sulla rilevanza nel nostro ordinamento, del principio dell’interesse superiore del minore. Gliene è data occasione da una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, IV sez. penale. I dubbi del rimettente vertevano sugli gli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui, dal loro combinato disposto, impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Secondo la Sezione rimettente, l’automatismo legislativo si poneva in contrasto “con il principio della preminenza degli interessi del minore in ogni decisione pubblica che lo riguarda, principio a sua volta ricavabile da una pluralità di parametri costituzionali, e in particolare dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché dall’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, […] con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.”; inoltre la disciplina de qua sarebbe stata in contrasto con “i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).

La Consulta, dichiarata l’inammissibilità della q.l.c. relativa all’art. 34 c.p., è poi giunta a una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 574-bis c.p., “nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”.

La decisione merita una segnalazione perché la Corte, con la sentenza in questione, aggiunge un altro tassello alla ricostruzione del principio del c.d. best interest of the child, facendo ampio ricorso al contenuto di diverse fonti internazionali e sovranazionali.

Come precisato dal giudice delle leggi, “Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (best interests) o dell’ “interesse superiore” (intérêt supérieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, nasce nell’ambito del diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e di qui confluito – tra l’altro – nell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell’art. 24, comma 2, CDFUE, per essere assunto altresì quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo […].

La Corte, nel solco di un percorso giurisprudenziale già in essere, utilizza le fonti internazionali e sovranazionali per arricchire quanto affermato dalla Costituzione italiana, con riferimento agli artt. 30 e 31 Cost., ricollegandoli a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 Cost.

Vale poi la pena di sottolineare che la Corte, coerentemente con quanto già affermato in precedenza, dichiara l’inammissibilità della censura formulata in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo; ciò perché “le «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» cui l’ordinamento italiano si conforma ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie (sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994), ma con esclusione del diritto internazionale pattizio (sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, nonché n. 348 e n. 349 del 2007, e precedenti conformi ivi citati).” (punto 3.2 del ‘considerato in diritto’). Il parametro costituzionale cui far riferimento per evocare fonti internazionali e sovranazionali quali parametri interposti è – come sottolinea la Consulta – l’art. 117, I comma, Cost.

Osservatorio sulle fonti

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