Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2022)

TAR CAMPANIA, Napoli, 4 marzo 2022, n. 1489

L'esercizio dei poteri extra ordinem deve necessariamente delimitarsi in un arco temporale prestabilito, possedere i caratteri non solo della "contingibilità", intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, ma anche della "provvisorietà", intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata, ed evidenziare un collegamento diretto tra la situazione immanente di pericolo e le esigenze di salvaguardia del bene protetto, ovvero la vita umana.


Al riguardo va precisato che secondo la costante e condivisa giurisprudenza in materia:
a) "l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Queste possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all'impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento" (ex multis Cass. civ. Sez. Unite Sent., 09/08/2018, n. 20680);
b) l'occupazione abusiva degli immobili legittima, di contro, l'adozione del provvedimento extra ordinem solo nel caso in cui la stessa (prevista dalla lett. c dell'art. 2 del d.m. 5 agosto 2008) favorisca le situazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 2 (ossia situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana) (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12/05/2020, n. 1722).
Trattasi di ipotesinon ricorrenti, nel caso di specie. Nel sopralluogo eseguito in data 01/08/2020 (prot. 19531/2020) dal Comando della locale Polizia Municipale (di cui si fa menzione dell'impugnata ordinanza) si dà atto, infatti, solo del permanere dell'occupazione abusiva da parte della ricorrente. Parimenti, anche la successiva relazione dei Servizi Sociali prot. n. 24029 del 04/09/2020 (pure essa richiamata nell'impugnata ordinanza), rileva solo il perdurare dell'occupazione e la presenza di fragilità familiari (minori), nulla riscontrando sul piano dell’eventuale ricorrenza di concrete circostanze, integranti i presupposti in fatto di immanente pericolo ed esigenze di salvaguardia del bene protetto.
Non risultano, cioè, accertati né gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana né, tanto meno, alcuno stato di degrado, abbandono od incuria tali da integrare, eventualmente, i requisiti per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

In altri termini, nessuna esigenza di prevenzione o eliminazione di gravi pericoli minaccianti l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana viene dunque dedotta, risultando, di contro, l'ordinanza impugnata, adottata ex art. 54 TUEL, comma quarto, motivata esclusivamente sulla necessità di dare esecuzione all'ordine impartito dall'Acer, giusta diffida di rilascio dell'alloggio previamente notificata.
Ne consegue l'illegittimità della gravata ordinanza priva dei necessari presupposti della contingibilità, provvisorietà ed urgenza e conseguentemente motivata sulla base di una istruttoria assolutamente insufficiente.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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